Il Decreto Legge sulle semplificazioni (DL n.16/2012 pubblicato nella G.U. n.52 del 02/03/2012) ripristina l’elenco clienti e fornitori.
L’art.2, comma 6, del DL n.16/2012 interviene infatti drasticamente sull’art.21 del DL n.78/2010 che prevedeva il cosiddetto spesometro, riportando alla luce i vecchi elenchi clienti e fornitori che erano stati eliminati nel 2008.
All’art.21 del DL 78/2010 è stato aggiunto il seguente periodo: “L’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate“.
Dunque è stato eliminato l’obbligo di invio di tutte le operazioni di importo pari o superiore ad Euro 3.000,00, esclusa l’IVA, limitatamente a quelle per le quali esiste l’obbligo di emissione della fattura.
Per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, invece, “la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto“.
È evidente come tali modifiche abbiano creato due distinte modalità per l’adempimento della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA:
- da una parte, le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione dovranno essere comunicate per l’ammontare complessivo realizzato nell’anno d’imposta con ciascuna controparte (elenco clienti e fornitori);
- dall’altra, per le operazioni senza obbligo di fattura, viene mantenuto il sistema dello “spesometro”, con comunicazione di ogni singola operazione se di importo non inferiore a 3.600 euro comprensivo di IVA.
Va comunque ricordato che in presenza di pagamento con carta di credito, di debito o prepagata, l’obbligo di comunicazione è trasferito all’operatore finanziario residente che ha emesso la carta.
Tali nuove misure vanno ad accogliere le numerose richieste degli operatori del settore che avevano trovato difficoltà a fare una selezione fra le diverse operazioni, soprattutto con riferimento a contratti collegati e alle prestazioni periodiche.
Il decreto sulle semplificazioni innesta tali modifiche all’interno dell’art.21 del DL 78/2010, prevedendo che tali novità partano dal 1° gennaio 2012.
Sul tema della decorrenza due sono le chiavi di lettura di tale norma:
- la prima prevede che la decorrenza si riferisca all’invio della comunicazione, per cui la comunicazione riferita all’anno 2011, da inviarsi entro il 30 aprile 2012, avrebbe già la forma dell’elenco clienti e fornitori
- la seconda è quella che la decorrenza si riferisca alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2012, con conseguenza che la modifica concernerà la comunicazione di queste operazioni da inviarsi nell’aprile del 2013.
La Relazione di accompagnamento al DL n.16/2012 sembra dare forza alla prima delle due chiavi di lettura sopra riportate: quella secondo la quale l’eliminazione della soglia di 3.000,00 euro, al netto dell’IVA, avrebbe effetto già con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nell’anno 2011, da comunicare entro il 30 aprile 2012.
Tuttavia i tempi stringono e un chiarimento ufficiale in merito servirebbe nell’immediato.
Autore: Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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