Anche quest’anno, alla vigilia dei primi adempimenti relativi alle dichiarazioni, pubblichiamo alcune di quelle che sono le novità presenti nel Modello Unico che meritano particolare attenzione.
Dichiarazioni integrative
Possibile integrare la dichiarazione Unico 2012, utilizzando l’apposita casella “Dichiarazione integrativa (art.2 co.8-ter, DPR 322/98)”, presente nel frontespizio, per la modifica della scelta originaria di richiedere a rimborso l’eccedenza d’imposta nella esclusiva opzione di porla in compensazione, sempreché l’importo precedentemente chiesto a rimborso non sia già stato erogato.
La variazione, possibile tramite la presentazione di una dichiarazione Integrativa entro i 120 giorni dalla scadenza ordinaria (30 settembre) e quindi entro il 28 gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione, è stata introdotta dall’art. 7 del D.L.70/2011.
Nuovo regime premiale
L’art.10 del D.L. 201/2011 introduce il nuovo regime premiale per favorire la trasparenza.
Si tratta di un regime contabile che potrà essere adottato da tutti i contribuenti che intendono operare in modo trasparente con l’Amministrazione finanziaria
Possono usufruire del suddetto regime tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa o attività artistica e professionale in forma individuale o secondo le forme associative di cui all’art.5 del TUIR.
Il nuovo regime contabile entra i vigore il 1° gennaio 2013 e, come specificato al comma 6 dell’art.10, è necessario che l’opzione sia esercitata nel modello dichiarativo presentato nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione.
Pertanto, il soggetto che intenderà usufruire dell’agevolazione fin dal 1° gennaio 2013 dovrà esprimere l’opzione già nel modello Unico 2012, selezionando nel quadro RS la casella predisposta e cioè RS36 per Unico persone fisiche e RS44 per Unico Società di persone.
ACE
L’art.1 del D.L. 201/2011 prevede tra le agevolazioni alle imprese anche la detassazione degli incrementi di patrimonio.
L’agevolazione, che ha lo scopo di incentivare il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, introduce una riduzione del prelievo delle imposte sui redditi commisurata al nuovo capitale immesso nell’impresa sotto forma di conferimenti in denaro da parte dell’imprenditore o di destinazione di utili a riserva.
È prevista l’esclusione dalla base imponibile del reddito d’impresa il rendimento nozionale, fissato al 3% per il primo triennio, riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio e agli utili accantonati a riserva.
Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio si determina, ai sensi del c. 2, tramite applicazione dell’aliquota percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Per calcolare l’ammontare escluso dalla determinazione del reddito d’impresa i dati devono essere inseriti nel quadro RS, a partire dal patrimonio netto al 31.12.2010, escluso l’utile di tale esercizio.
È necessario quindi indicare l’accantonamento dell’utile 2010, i conferimenti in denaro, le riduzioni di patrimonio e gli acquisti di partecipazioni in società controllate e di aziende. Una volta calcolata l’Ace, il 3 % deve essere riportato al rigo RF50.
Addizionale IRES
Nel quadro RS, righi RS44 e RS45, di Unico società di capitali dovrà essere indicata la maggiorazione dell’IRES del 10,50% per la Robin Tax e per le società di comodo in perdita sistematica o non operative, ovvero che abbiano registrato perdite per tre anni consecutivi.
Dai prospetti delle perdite dei soggetti IRES scompare invece il limite quinquennale di riportabilità.
Perdite fiscali
Sono modificate anche le norme in materia di riporto delle perdite fiscali: è stata infatti introdotta la distinzione tra perdite a compensazione integrale e perdite a riporto limitato, in misura non superiore all’80% del reddito imponibile.
Autore: Rita Martin – Centro Studi CGN