Esaminiamo il caso di un contribuente, dipendente (creditore pignoratizio) che, in esecuzione di una sentenza di condanna del datore di lavoro (debitore) al pagamento di retribuzioni, ottiene il pignoramento delle somme giacenti su un conto corrente bancario del datore di lavoro. L’istituto bancario (terzo erogatore) ha effettuato la ritenuta di Euro 2.000,00 su un importo complessivo di Euro 10.000,00.
L’art. 15, comma 2, D.L. n. 78 del 1 luglio del 2009, integrando la disposizione di cui all’articolo 21, comma 15, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, ha specificato che, in caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, il soggetto erogatore che rivesta la qualità di sostituto di imposta, effettua, ove prevista, una ritenuta con un’aliquota pari al 20 per cento, rinviando, per le modalità di attuazione, all’emanazione di un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (Provvedimento n. 34755 del 3 marzo 2010).
L’articolo 1, comma 1, del Provvedimento stabilisce che in caso di pagamenti effettuati a seguito di pignoramenti presso terzi, il terzo erogatore, ove rivesta la qualifica di sostituto d’imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del DPR n.600 del 1973, deve operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal creditore pignoratizio.
L’obbligo di effettuare la ritenuta da parte del terzo erogatore sorge quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1 – deve trattarsi di una somma per la quale deve essere operata una ritenuta alla fonte, ai sensi delle richiamate disposizioni;
2 – il creditore pignoratizio deve essere un soggetto IRPEF;
3 – il terzo erogatore deve rivestire la qualifica di sostituto di imposta in base a quanto previsto dagli artt. 23 e seguenti del DPR 600/1973; deve, cioè, rientrare fra i soggetti cui la legge tassativamente conferisce l’obbligo di pagare le imposte in luogo d’altri, per fatti e situazioni a questi riferibili.
Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel quadro C (redditi di lavoro dipendente).
Le ritenute subite devono essere indicate nel rigo F13 (colonna 2).
Nello stesso rigo va indicata anche la tipologia del reddito percepito tramite pignoramento presso terzi (e indicato nel modello 730/2012), sul quale sono state applicate le ritenute (codice “3” a colonna 1).
Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata (ad es. trattamento di fine rapporto e arretrati di lavoro dipendente), il contribuente deve presentare il quadro RM del modello UNICO Persone fisiche 2012, compilando l’apposita sezione relativa al pignoramento presso terzi.
Autore: Adriano Perosa – Centro Studi CGN