Nuove regole per la deducibilità IRAP

Già all’art.2 c.1 del D.L. 201/2011 è stato previsto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e a decorrere dal 1° gennaio 2012, una deduzione dal reddito d’impresa relativa all’IRAP pagata nell’anno e riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni previste dall’articolo 11 comma 1 lettera a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, decreto legislativo 446/97.

L’agevolazione consiste in una deduzione dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, di un importo, “pari all’IRAP determinata ai sensi degli articoli 5, 5 –bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, relativa alla quota imponibile delle spese per il costo del lavoro relativo al personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a), 1- bis, 4 –bis, 4- bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446/1997“.

Ne possono usufruire:
– società di capitali ed enti commerciali
– società di persone ed enti commerciali
– banche, altri enti e società finanziarie
– imprese di assicurazione
– persone fisiche, società semplici e quelle a esse equiparate esercenti arti e professioni
– soggetti diversi che determinano la base imponibile secondo la disciplina di cui all’art. 5 del Decreto IRAP.

Tali soggetti potranno dedursi integralmente l’imposta corrisposta pagata sul costo del lavoro dall’IRES  e dall’IRPEF in una percentuale che va dall’attuale 10% (su costo del lavoro e interessi passivi) al 100%.

Ai commi 2 e 3 è previsto un aumento delle deduzioni IRAP per le lavoratrici e per i giovani sotto i 35 anni di età che operano in azienda con contratto a tempo indeterminato.

Ecco i nuovi importi relativi alla deduzione, prevista ai sensi dell’art.11 c. 1 lettera a) Decreto IRAP, è aumentata:
•    Euro 10.600,00 (erano 4.600,00) a se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni;
•    Euro 15.200 (erano 9.200,00) se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

La novità è introdotta dal D.L. 16/2012, che ha inserito all’art. 2 il c.4  con il  quale è istituito espressamente che, in relazione a quanto contenuto nella disposizione stessa in riguardo alla deducibilità analitica dell’IRAP afferente al costo del lavoro non deducibile dal valore della produzione e tenuto conto di quanto a suo tempo previsto ai c. da 2 a 4 dell’art. 6 D.L. n. 185/2008 (norma che aveva inserito la deducibilità forfettaria dell’IRAP), i contribuenti potranno presentare istanze di rimborso, relativamente ai 4 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, così come previsto dall’art.38 del DPR 602/1973.
Le modalità di presentazione delle istanze sono rinviate ad uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Autore: Rita Martin – Centro Studi CGN