Nuova comunicazione tra curatore fallimentare e Registro Imprese

Ecco un nuovo adempimento a carico dei curatori fallimentari, introdotto dall’art. 29 comma 6 del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 122 del 30 luglio 2010.

Il curatore nominato con sentenza di fallimento o con decreto del tribunale, dopo aver accettato la carica deve comunicare, entro i successivi quindici giorni, i dati necessari ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.

Al fine di consentire una corretta applicazione della norma si segnala che il curatore dovrà trasmettere una pratica di Comunicazione Unica, firmata digitalmente secondo le modalità previste dall’art. 31 comma 2 della Legge 340/2000.

Ma quali sono questi “dati necessari” cui fa riferimento la normativa?

A far chiarezza ci ha pensato Unioncamere con propria circolare del 26 luglio scorso che, sentiti gli altri Enti coinvolti nella Comunicazione Unica, chiarisce che i “dati necessari” cui si riferisce la norma e che concorrono per l’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale sono:
•    la denominazione della società o dell’impresa, la sede e il numero della procedura concorsuale;
•    il nome, cognome e codice fiscale del curatore fallimentare, la sede della curatela e la data di accettazione dell’incarico;
•    l’indicazione del tribunale, del luogo e della data dell’udienza fissata dal giudice delegato per l’accertamento dello stato passivo.

A tal fine è stata aggiornata la modulistica Registro imprese (denominata Fedra 6.6) che ha previsto l’aggiornamento di alcuni moduli, al fine di rendere pubblici i dati relativi alla comunicazione del curatore.
Nello specifico, riportiamo tutti i quadri modificati e che dovranno essere utilizzati al fine di comunicare le informazioni al Registro Imprese:

  • Modulo S3 – Nuovo riquadro 10/COMUNICAZIONE CURATORE (ART.29 DL 78/2010);
  • Modulo I2 – Nuovo riquadro 10/COMUNICAZIONE CURATORE (ART.29 DL 78/2010).

In questi nuovi quadri (validi sia per le ditte individuali sia per le società) sono presenti ed obbligatorie tutte le seguenti informazioni relative:
•    al Tribunale;
•    al numero e alla data del provvedimento;
•    alla data di udienza per l’esame dello stato passivo;
•    alla data termine della domanda di ammissione al passivo;
•    al luogo dell’udienza;
•    al giudice delegato (nome e cognome);

Inoltre, se necessarie, specificare ulteriori informazioni.

Attenzione al Modulo Agenzia Entrate: il modello AA7/10 oppure AA9/10 è sempre obbligatorio e la sua assenza potrebbe pregiudicare l’accoglimento dell’intera pratica.

Si ricorda quindi di aggiornare le informazioni all’ente con il quadro Quadro C per le società (codice carica 3 – Curatore fallimentare) o quadro D per le imprese individuali (indicando i dati del curatore).

Per quanto riguarda invece INPS e INAIL siamo in attesa che il sistema informativo venga adeguato; sarà quindi il Registro Imprese che comunicherà automaticamente i dati trasmessi dal curatore agli enti, senza compilare nessuna specifica modulistica.

Ricordiamo, infine, che l’art. 33, comma 5, della Legge fallimentare prevede un ulteriore adempimento “Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei sui componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del registro delle imprese, nei quindi giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale“.

Autore: Sandro Volpato – Centro Studi CGN