Regole più rigorose per il trasferimento della sede sociale all’estero. Per tutelare i creditori e contrastare l’evasione fiscale in Italia, la manovra correttiva 2010 (art. 1, comma 4,D.L. n. 40 del 25/03/2010 convertito in, l. n. 73 del 22 maggio 2010) ha previsto l’obbligo, a decorrere dal 1° maggio 2010, della comunicazione unica per il deposito delle delibere assembleari riguardanti il trasferimento della sede all’estero. A seguito dell’intervento normativo e per la particolare disciplina che caratterizza la comunicazione unica, il registro delle imprese invierà autonomamente e immediatamente la notizia del trasferimento della sede all’agenzia delle entrate, all’INPS e all’INAIL. Gli enti destinatari saranno messi in condizione di esercitare maggiori controlli in quanto, talvolta, il trasferimento della sede all’estero è strumentale sia al conseguimento di indebiti risparmi di imposta che alla volontà di sottrarsi alle responsabilità patrimoniali derivanti dallo stato di insolvenza.
Esaminiamo i diversi casi distinguendo il trasferimento della sede sociale in un paese intracomunitario o extracomunitario nonché il mantenimento o meno della soggezione all’ordinamento giuridico italiano.
- La società (con esclusione delle cooperative) trasferisce la sede legale in altro paese comunitario non intendendo mantenere la soggezione all’ordinamento giuridico italiano.
Si procederà nella seguente maniera:
- Modello S2 – riquadro 5 – codice atto A04 per le società di persone – codice atto A05 per le società di capitali – nel modello note verrà indicato che la società intende assoggettarsi all’ordinamento giuridico del paese comunitario di destinazione come risultante dall’atto;
- Obbligato al deposito:il notaio;
- Termine: 30 giorni;
- Allegati: copia autentica dell’atto modificativo in formato .pdf/a con eventuale statuto aggiornato firmato digitalmente dal notaio;
- Costi: bolli € 65,00 (società di capitali), € 59,00 (società di persone), diritti di segreteria € 90,00.
Al termine degli obblighi pubblicitari presso il paese di destinazione si dovrà procedere alla cancellazione della società nel paese di origine presentando i seguenti modelli:
- Modello S3 – codice atto A14 nel riquadro 6;
- Obbligato al deposito; l’amministratore;
- Termine: nessuno
- Allegati: copia del certificato o dell’attestazione che comprova il rispetto delle norme in tema di diritto delle società previste nel paese di destinazione. Il certificato deve portare la traduzione asseverata e legalizzata o appostillata dalla competente autorità diplomatica o consolare.
- Costi: bolli € 65,00 (società di capitali), € 59,00 (società di persone), diritti di segreteria € 90,00.
- La società (con esclusione delle cooperative) trasferisce la sede legale in altro paese comunitario intendendo mantenere la soggezione all’ordinamento giuridico italiano.
In questo caso, il notaio provvede entro 30 giorni a depositare l’atto con le medesime modalità di cui alla prima parte del punto precedente, avendo cura di specificare nel modello note della distinta fedra che la società intende restare assoggetta al regime giuridico italiano. La società, pur trasferendo la sede all’estero, resta iscritta nel registro delle imprese della provincia presso cui aveva fissato l’ultima sede in Italia dove assolverà tutti gli adempimenti previsti dalla normativa italiana (variazioni statutarie, rinnovo cariche, deposito bilancio cc.).
- La società (con esclusione delle cooperative) trasferisce la sede legale in paese straniero (cosiddetto extracomunitario) non intendendo mantenere la soggezione all’ordinamento giuridico italiano.
Il caso verrà trattato nella seguente maniera:
- Modello S2 – riquadro 5 – codice atto A04 per le società di persone – codice atto A05 per le società di capitali – nel modello note verrà indicato che la società intende assoggettarsi all’ordinamento giuridico del paese extracomunitario di destinazione come risultante dall’atto;
- Obbligato al deposito:il notaio;
- Termine: 30 giorni;
- Allegati: copia autentica dell’atto modificativo in formato .pdf/a con eventuale statuto aggiornato firmato digitalmente dal notaio;
- Costi: bolli € 65,00 (società di capitali), € 59,00 (società di persone), diritti di segreteria € 90,00.
Di fondamentale importanza è la verifica a cura del notaio della compatibilità della normativa del paese prescelto rispetto ai trasferimenti di sede dall’Italia. Si potranno avere le seguenti situazioni:
- Se la normativa del paese prescelto ammette i trasferimenti di sede legale dall’Italia, il notaio/amministratore, al termine della prima fase, dovrà procedere con la cancellazione presentando:
- Modello S3 – codice atto A14, riquadro 6;
- Obbligato al deposito:l’amministratore;
- Termine: nessuno
- Allegati: copia del certificato o dell’attestazione che comprova il il rispetto delle norme in tema di diritto delle società previste nel paese di destinazione. Il certificato deve portare la traduzione asseverata e legalizzata o appostillata dalla competente autorità diplomatica o consolare.
- Costi: bolli € 65,00 (società di capitali), € 59,00 (società di persone), diritti di segreteria € 90,00.
- Se la normativa del paese prescelto impone la costituzione della società secondo le leggi del paese di destinazione, la società verrà posta in liquidazione e a seguire verrà cancellata dal registro imprese.
4) La società (con esclusione delle cooperative) trasferisce la sede legale in paese straniero (cosiddetto extracomunitario) intendendo mantenere la soggezione all’ordinamento giuridico italiano.
Resta di fondamentale importanza la verifica della compatibilità del trasferimento con la normativa del paese extracomunitario prescelto. In caso positivo, la società, pur trasferendo la sede all’estero, resta iscritta nel registro delle imprese di provenienza dove assolverà tutti gli adempimenti previsti dalla normativa italiana.
Il trasferimento della sede all’estero è un’operazione che, talvolta, può celare finalità fraudolente. Al riguardo, la Corte di cassazione è intervenuta più volte per stabilire l’effettiva natura e le reali finalità di un’operazione del genere stabilendo che:
- Permane la competenza giurisdizionale del giudice italiano nel caso di un trasferimento della sede all’estero da parte di un imprenditore in stato di insolvenza (cfr. sentenza n.25038 del 13 ottobre 2008).
- Spetta la giudice italiano decidere sul fallimento della società trasferita all’estero al solo scopo di evadere le imposte (cfr. sentenza n. 8426 del 9 aprile 2010).
Autore: Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN