Comunicazione Unica: trasferimento della sede all’estero

Tra le novità recentemente applicate alla modulistica del Registro Imprese, inerenti la comunicazione unica, troviamo il caso del trasferimento della sede delle società all’estero.

L’articolo 1, comma 4 della legge 22 maggio 2010 n. 73 dispone che “Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali e ai fini della tutela del diritto di credito dei soggetti residenti, con decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all’estero della sede sociale della società nonché tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d’azienda, fusioni, scissioni societarie, sono obbligatorie, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all’art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, nei confronti degli uffici del registro delle imprese delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e dell’INAIL“.

Per raggiungere questo obiettivo, la norma stabilisce che alcune fattispecie di deliberazioni societarie – quando interessano operazioni con l’estero (sia le operazioni con i Paesi comunitari, sia con i Paesi extracomunitari) – debbano essere obbligatoriamente presentate al Registro delle Imprese utilizzando la Comunicazione Unica.

Le fattispecie contemplate dalla norma sono le seguenti:
• il trasferimento della sede all’estero;
• i conferimenti d’azienda;
• le fusioni;
• le scissioni.

A tal fine è stata aggiornata la modulistica Registro imprese (denominata Fedra 6.6) che ha previsto l’aggiornamento di alcuni moduli, al fine di rendere pubblici i dati relativi alla nuova sede estera del paese di destinazione.

Nello specifico, riportiamo di seguito la modulistica modificata e che dovrà essere utilizzata al fine di comunicare l’informazione al Registro Imprese.

L’atto di trasferimento della sede all’estero deve essere iscritto compilando il riquadro 5 del modello S2; si dovrà inoltre specificare nel quadro XXnote, se la società intende restare assoggettata all’ordinamento giuridico italiano, oppure intende assoggettarsi all’ordinamento giuridico del paese straniero di destinazione (tale volontà dovrà risultare anche dall’atto).

Successivamente, una volta adempiuti gli obblighi pubblicitari previsti per le società del Paese di destinazione, il Notaio o l’amministratore dovrà presentare il modello S3 compilato nel riquadro 6/a Istanza di cancellazione dal R.I., indicando la causale TE – Trasferimento sede all’estero, si abilitano i nuovi quadri relativi allo stato estero di destinazione ed al nuovo indirizzo della sede legale.

Analogo campo non è invece previsto nei modelli destinati all’Agenzia Entrate, Inps e Inail.

Al fine di assicurare le finalità che la norma si propone, pur in assenza di specifici campi da valorizzare nella modulistica fiscale, previdenziale e assicurativa, il sistema informatico delle Camere di Commercio garantirà comunque la trasmissione di tali informazioni alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nella Comunicazione Unica.

La conoscenza immediata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del trasferimento all’estero della sede sociale consente sicuramente maggiori e migliori verifiche fiscali, in merito all’applicazione dell’art. 166 del TUIR. Tale disposizione prevede infatti che il trasferimento della sede all’estero determini il realizzo di plusvalenze, soggette ad imposte sui redditi, per un ammontare corrispondente al valore normale dell’azienda commerciale trasferita.
La sentenza n.8426 del 9 aprile 2010 della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che spetta esclusivamente al giudice italiano decidere sul fallimento della società trasferita all’estero, al solo scopo di evadere le imposte.
La sentenza, respingendo il ricorso di un imprenditore la cui società era stata dichiarata fallita in Italia nonostante avesse la sede in Romania, aveva rivelato che tale trasferimento era determinato da ragioni esclusivamente fiscali.
Vedremo quindi a breve se questa novità porterà quindi i risultati sperati, oppure “fatta la legge, trovato l’inganno“.

Autore: Sandro Volpato – Centro Studi CGN