Affrontiamo la questione delle detrazioni per figli a carico nel modello 730 e nel modello Unico a seconda della situazione dei genitori, siano coniugati, legalmente ed effettivamente separati o non coniugati.
La detrazione per figli a carico, prevista dall’art. 12, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) ammonta a euro 800 per ciascun figlio, aumentata a euro 900 nel caso in cui abbia meno di tre anni.
Tale ammontare è aumentato di euro 220 se il figlio è portatore di handicap.
Per i contribuenti che hanno più di tre figli a carico, la detrazione è aumentata di euro 200 per ciascun figlio a partire dal primo.
Secondo quanto previsto dalla suddetta lettera c), “La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo“.
La suddetta detrazione, inoltre, può essere ripartita tra più soggetti, ma detta ripartizione non è più lasciata alla discrezionalità dei genitori, ma è normata da specifiche disposizioni.
In particolare, sono contemplati distinti casi di ripartizione della detrazione a seconda che i genitori siano:
• coniugati;
• legalmente ed effettivamente separati;
• non coniugati.
Prima di analizzare i singoli casi, è opportuno ricordare che l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, ha chiarito che “La detrazione per figli a carico di cui all’art. 12 del TUIR deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori e, pertanto, l’eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato deve interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori. Solo in presenza di figli nati non dai medesimi genitori, la detrazione può essere applicata in misura diversa“.
In altri termini, in presenza di due figli fiscalmente a carico non è ammesso il beneficio di cui trattasi nel caso in cui il contribuente decida di ripartire la detrazione nella misura del 50 per cento per il primo e del 100 per cento per il secondo.
Genitori coniugati
Nel caso di genitori regolarmente coniugati e non legalmente ed effettivamente separati, la disposizione di cui all’art. 12 del TUIR stabilisce che la detrazione va ripartita nella misura del 50 per cento per ciascun genitore o, previo accordo tra gli stessi, va attribuita al genitore che presenta il reddito complessivo di maggior ammontare.
Genitori legalmente ed effettivamente separati
In presenza di genitori legalmente ed effettivamente separati, ovvero in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione per figli fiscalmente a carico spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario al 100%.
Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita in mancanza di accordo nella misura del 50% tra i genitori.
In presenza di accordo, i genitori separati devono utilizzare le regole previste per i genitori coniugati (50% ad entrambi o 100% al genitore con il reddito maggiore).
Nell’ipotesi in cui il genitore legalmente o effettivamente separato non possa beneficiare parzialmente o interamente della detrazione spettante per incapienza d’imposta, la stessa è attribuita per intero all’altro genitore.
Salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che ha beneficiato interamente della detrazione è tenuto a riversare all’altro genitore l’intera detrazione o, nell’ipotesi di affidamento congiunto, il 50% della detrazione stessa.
Il genitore che risulta capiente può usufruire della detrazione al 100% sia nel caso in cui abbia un reddito più elevato sia nel caso in cui il reddito sia minore rispetto a quello dell’altro genitore ma quest’ultimo risulta incapiente (circolare n. 34 del 4 aprile 2008).
Al riguardo, è importante precisare che, nel modello 730/2012, è stata aggiunta la colonna “8” da barrare nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, a cura del genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100%.
Genitori non coniugati
Nel caso di genitori non coniugati, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 15/E del 16 marzo 2007, ha precisato che “si ritiene che trovi applicazione la medesima disciplina delle detrazioni prevista per i figli a carico con riferimento ai genitori separati, qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli. In assenza di detti provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50 per cento tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più elevato“.
Autori: Massimo D’Amico e Adriano Perosa – Centro Studi CGN