In caso di mancata comunicazione, l’articolo 19 del D.Lgs. n.276/2003 prevede a carico del datore di lavoro una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
In caso di mancato versamento dei contributi, alla sanzione amministrativa imposta dalla Direzione provinciale del lavoro per la mancata comunicazione e per la mancata iscrizione all’Inps, si va a sommare una sanzione civile per l’omesso pagamento dei contributi di ogni lavoratore. Il datore di lavoro dovrà pagare, quindi, tale sanzione al tasso del 30% su base annua, calcolata sull’importo dei contributi evasi con un massimo del 60% ed un minimo di 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Questo comporta che, anche nel caso di una sola giornata di lavoro irregolare, il datore di lavoro potrà essere punito con la sanzione minima applicabile di 3.000 euro.
Infine, in caso di versamento tardivo dei contributi, l’INPS applica nei confronti del datore di lavoro una sanzione pecuniaria al tasso vigente alla data di pagamento o di calcolo, per un massimo del 40% sull’importo dovuto nel trimestre o sulla cifra residua da pagare. Questo tasso di interesse si applica a condizione che il datore di lavoro effettui spontaneamente il versamento entro i 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, prima di contestazioni o richieste da parte di Inps, Inail e Ispettorato del lavoro. Se questo termine non viene rispettato si ricade nel caso dell’evasione contributiva, sanzionata con un’aliquota del 30% su base annua calcolata sull’importo evaso nel trimestre.
Concludendo, l’assunzione di un lavoratore domestico comporta per il datore di lavoro la necessità di far fronte ad una serie di adempimenti obbligatori, la cui violazione comporta sanzioni molto onerose; è opportuno, quindi, avvalersi di un servizio di consulenza puntuale e competente.
Autrice: Sara Leon – Centro Studi CGN