Unico Persone Fisiche 2012: inserito il nuovo quadro CS – Contributo di solidarietà

Il contributo di solidarietà, introdotto dall’art.2, c.2 del D.L. 138/2011, è dovuto a decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013 nella misura del 3%  ed è calcolato sul reddito complessivo del contribuente che eccede il limite di Euro 300.000,00.

La base imponibile è costituita dal reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e al netto della quota che eccede il limite di Euro 300.000,00 (Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/2012) e quindi è calcolato secondo la seguente operazione:

Reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili – Euro 300.000,00

Il reddito complessivo del contributo rimane, invece, uguale, come ai fini IRPEF, alla somma dei redditi di ogni categoria prodotti nell’anno d’imposta ai quali vanno sottratte eventuali perdite. Pertanto, non rilevano al fine del calcolo :
–    I redditi assoggettati a tassazione separata, salvo opzione per quella ordinaria
–    I redditi esenti
–    I redditi assoggettati a ritenute a titolo d’imposta
–    I redditi assoggettati ad imposta sostitutive dell’IRPEF
Ai fini IRPEF, il contributo è deducibile dal reddito complessivo nello stesso periodo d’imposta al quale si riferisce lo stesso contributo; tale deduzione ha effetto anche sulle addizionali regionale e comunale.

Per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, il contributo di solidarietà è determinato dal sostituto d’imposta, trattenuto dal datore di lavoro in un un’unica soluzione a conguaglio e da questi versato nei termini e secondo le modalità dei versamenti delle altre ritenute dovute.

Nel CUD sarà certificato indicando al punto 1 il reddito al netto del contributo versato , e al punto 136 l’importo del contributo stesso trattenuto dal sostituto.

Pertanto, per la compilazione del quadro CS, il contribuente che sia in possesso di altri redditi dovrà indicare il suo reddito complessivo aumentato del  contributo versato dal datore di lavoro e sul risultato calcolare il 3%. Sull’importo dovuto, dovrà successivamente detrarre quanto già corrisposto.

Esempio
–    Reddito da lavoro dipendente     Euro 330.000,00    Punto 1 del CUD
–    Contributo di solidarietà trattenuto    Euro     1.000,00    Punto 136 del CUD
–    Redditi diversi                Euro   12.000,00
–    Reddito complessivo            Euro 340.000,00    RN1 col.5

La base imponibile su cui calcolare il contributo di solidarietà sarà:

[RN1 col.5 + punto 136 del CUD] x  3%

Il contributo dovrà essere versato nei termini previsti per il saldo delle imposte dovute in sede di dichiarazione in unica soluzione in F24 con codice tributo 1618; è ammessa la compensazione e la rateizzazione fino al mese di novembre, come previsto per l’IRPEF.

Dipendenti pubblici e pensioni d’oro

Ai dipendenti  anche di qualifica dirigenziale  delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi del c.3, art.1 Legge 296/2009 (così come intesi nell’art.9 c.2 del D.L. 78/2010) e ai trattamenti pensionistici individuati dall’art.18 c.22-bis del D.L. 98/2011 – c.d. “pensioni d’oro” – si applica una riduzione del 5% per i redditi oltre Euro 90.000,00, del 10% oltre Euro 150.000,00 e del 15% per le pensioni d’oro oltre Euro 200.000,00 per i seguenti periodi:
–    1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013 per i dipendenti pubblici
–    1 agosto 2011 – 31 dicembre 2014 per le pensioni d’oro

Per l’applicazione del contributo di solidarietà ai redditi di tali contribuenti,  come specificato nel Decreto del Ministero Economia  e Finanze del 21 novembre 2011 e successivamente confermato dalla Circolare 4/2012, si deve tenere conto, quale base imponibile, del reddito complessivo ai fini IRPEF, calcolato al netto della riduzione calcolata secondo le percentuali sopra indicate. Se il reddito così calcolato supera la soglia di Euro 300.000,00, il contributo di solidarietà del 3% è calcolato sui redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a riduzione, cioè sui redditi eccedenti Euro 300.000,00 lordi annui che trovano capienza nei redditi diversi da quelli di lavoro dipendente/pensione, già assoggettati alla riduzione.
Ne consegue che, se il contribuente possiede solo redditi di lavoro dipendente pubblico o di pensione d’oro , il contributo di solidarietà non è dovuto.

Esempio
–    Reddito dipendete pubblico        Euro 310.000,00
–    Altri redditi                Euro   60.000,00
–    Reddito complessivo            Euro 370.000,00
La base imponibile per il calcolo del contributo di solidarietà sarà data dalla somme di quanto eccede Euro 300.000,00, in riferimento ai redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a riduzione, e cioè Euro 60.000,00.

Esempio
–    Reddito dipendente pubblico        Euro 260.000,00
–    Altri redditi                Euro   95.000,00
–    Reddito complessivo            Euro 355.000,00
La base imponibile per il calcolo del contributo di solidarietà sarà data dalla parte complessivamente eccedente Euro 300.000,00, in riferimento ai redditi ulteriori a quelli già assoggettati a riduzione, e cioè Euro 55.000,00.

Autore: Rita Martin – Centro Studi CGN