Campagna bilanci 2012: nuovi bilanci, vecchie regole?

È ufficialmente partita la campagna bilanci 2012!
Riepiloghiamo novità, termini, sanzioni, soggetti obbligati e tutti i dettagli utili per concludere con il deposito del bilancio presso il Registro Imprese con le nuove specifiche.

Come ogni anno la campagna bilanci viene aperta dalla circolare redatta dall’osservatorio Unioncamere-CNDCEC: in data 5 aprile 2012 è stata pubblicata nel sito www.cndcec.it la nuova circolare sul Deposito del bilancio d’esercizio nel registro delle imprese.

La pubblicazione dei bilanci dovrà avvenire nel corso dell’anno 2012, nel rispetto della modalità consolidata lo scorso anno, cioè la maggior parte delle società di capitali devono depositare al registro delle imprese lo stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL.

Come in passato le domande di deposito dei bilanci devono essere contenute nell’apposita modulistica, le cui specifiche tecniche sono state approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto ministeriale del 29 novembre 2011.
Rispetto alla scorsa campagna bilanci non vengono quindi variate le casistiche e le modalità di compilazione della pratica, le uniche novità sono state introdotte esclusivamente qualche settimana fa dalle nuove specifiche Registro Imprese (denominate Fedra 6.6).

La tabella del formato XBRL è variata, in particolare nel codice 7: la dicitura “altro soggetto non obbligato” è stata sostituita da “esercizio chiuso in data antecedente al 16/02/2009”. Tale nuova descrizione ha già sollevato diverse perplessità: ad esempio, il file XBRL del bilancio sociale come deve essere indicizzato? Fino all’anno scorso veniva utilizzato il codice 7, ma con la nuova dicitura sembrerebbe che stiamo parlando di un bilancio “vecchio” (esercizio chiuso prima del 16 febbraio 2009). Le criticità ed i pareri discordanti sono all’ordine del giorno, ma possiamo anticipare che tale nuova dicitura sostituisce nella forma e nella sostanza la precedente.

Riepiloghiamo di seguito le principali avvertenze per la redazione del bilancio:

SOFTWARE
Il deposito del bilancio d’esercizio è escluso dalla modalità di presentazione con la comunicazione unica, si dovrà utilizzare il software Deposito Bilancio

FORMATO DEI FILE
•    Il prospetto contabile dovrà essere depositato in formato XBRL;
•    Tutti gli altri documenti allegati alla pratica di deposito (Nota Integrativa, verbale dell’assemblea di approvazione, relazione sulla gestione, ecc.) dovranno essere convertiti in formato PDF/A. Si consiglia inoltre di convertire in PDF/A anche l’eventuale procura e documento d’identità

SOGGETTI OBBLIGATI
Le società obbligate a depositare il bilancio in formato XBRL sono:
•    SRL, SPA e cooperative, ai sensi dell’art. 2435 o 2435 bis C.C..
•    le società che depositano un bilancio consolidato ai sensi del D.lgs. 127/91
•    consorzi cofidi, ai sensi dell’art.13 c. 35 Legge 326/03
•    consorzi di Enti Locali e Aziende speciali, ai sensi dell’art.31 del T.U. 267 del 2000
•    Enti autonomi Lirici,ai sensi dell’art.6 d.lgs. n°134 23/4/98
•    Consorzi con attività esterna, ai sensi dell’art. 2615 bis c.c.
•    Geie, ai sensi dell’art. 7 d.lgs.240/91
Sono esonerate a depositare il bilancio in formato XBRL le società che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS tra cui le società quotate, le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati dalla banca d’Italia e le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione che utilizzano schemi specifici.

ELENCO SOCI
Le uniche società obbligate alla redazione del bilancio d’esercizio, con l’indicazione dell’obbligo di presentazione degli elenchi soci, sono le SPA, le SAPA e i consorzi fidi (Cofidi).

SOGGETTI OBBLIGATI O LEGITTIMATI
Sono tenuti al deposito del bilancio:
•    gli amministratori della società;
•    i professionisti incaricati dalla società (commercialisti ed esperti contabili iscritti all’ordine), secondo quanto previsto dall’art. 2, c. 54 della legge n. 350/2003 e dal Dlgs. 139/2005;
•    un rappresentante dell’amministratore o del liquidatore della società, cui sia stata conferita procura ai sensi dell’art. 38, comma 3-bis del DPR n. 445/2000.

TERMINI
Si riepilogano di seguito le scadenze per le società che hanno il periodo di imposta coincidente con l’anno solare.

Termini ordinari
• 29/04/2012 termine per la convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio;
• 29/05/2012 termine ultimo per il deposito del bilancio presso il registro delle imprese.

Maggior termine di 180 giorni
• 28/06/2012 termine per la convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio;
• 28/07/2012 termine ultimo per il deposito del bilancio presso il registro delle imprese, che viene rinviato al 30/07/2012.
Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DPR 558/1999, la presentazione delle domande al registro delle imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo. Il 28 luglio cade infatti di Sabato e di conseguenza la scadenza viene posticipata al 30 Luglio.

DIRITTI DI SEGRETERIA ED IMPOSTA DI BOLLO

Il costo della pratica di deposito del bilancio ammonta a 62,70 Euro di diritti di segreteria e 65,00 Euro di imposta di bollo.
Per le società cooperative sociali i diritti sono pari a € 32,70 e la pratica è esente da bollo.

SANZIONI
L’art. 2630 codice civile riformulato dalla Legge n. 180 del 11 novembre 2011 prevede una sanzione amministrativa da un minimo di 103,00 euro ad un massimo di 1032,00 euro ridotta ad un terzo nel caso il deposito avvenga nei 30 giorni successivi alla scadenza, e aumentata di un terzo nel caso di deposito di bilancio. Tenendo presente il principio dettato all’art. 16 della L. n. 689/1981 (Pagamento in misura ridotta. – E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione), l’importo ridotto sarà pertanto pari ad Euro 91,56 o 274,66.
Riepilogando:
•    in caso di deposito effettuato entro 30 gg dalla scadenza, pari ad Euro 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito
•    in caso di deposito effettuato oltre 30 gg successivi alla scadenza, pari ad Euro 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito.

Autore: Sandro Volpato – Centro Studi CGN