La dichiarazione 730 congiunta

Alla vigilia dei primi adempimenti relativi alle dichiarazioni dei redditi modello 730/2012, pubblichiamo uno di quei casi che meritano particolare attenzione, perché spesso fonte di confusione: la dichiarazione  congiunta.

Analizziamo così in questo articolo alcune questioni riguardanti la presentazione del modello 730 congiunto.

La presentazione del modello 730/2012 per la dichiarazione dei redditi 2011 può infatti essere effettuata in maniera congiunta dai due coniugi.

La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta allorquando i coniugi possiedono esclusivamente i seguenti redditi: redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi dei terreni e dei fabbricati, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo ed alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata. Altra condizione è che almeno uno dei due coniugi possa utilizzare il modello 730.

Quando entrambi i coniugi possiedono i requisiti per utilizzare il modello 730, possono presentarlo in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due oppure ad un CAF o ad un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta se la dichiarazione viene presentata ad un CAF o ad un professionista abilitato.

La dichiarazione congiunta, di fatto, permette ai due coniugi di presentare un unico modello 730, cioè due dichiarazioni distinte nel senso che i redditi dei due coniugi non si sommano.
Ai fini della presentazione della dichiarazione congiunta non è vincolante la comunione o la separazione dei beni dei coniugi.

Il vantaggio principale del modello 730 congiunto è la possibilità per il coniuge che non abbia il sostituto d’imposta di avvalersi del sostituto d’imposta dell’altro coniuge. Ciò consente di recuperare gli eventuali rimborsi di imposte a credito o di pagare le imposte a debito direttamente nella busta paga del proprio coniuge.
Il modello 730 congiunto consente anche di sfruttare un solo sostituto d’imposta di marito o moglie per compensare le imposte di entrambi.

Si ricorda che la presentazione del modello 730 in forma congiunta, è un’opportunità fornita ai contribuenti e non di certo un obbligo. Il modello 730 congiunto infatti non ha alcuna ripercussione sulla determinazione delle imposte,  che vanno calcolate sempre e comunque, sul reddito personale di entrambi i coniugi.

Possono presentare la dichiarazione congiunta, tutti i coniugi ufficialmente sposati alla data in cui si attesta la presentazione del modello 730/2012, anche se ancora non coniugati nel 2011.

Nel caso in cui si presenta la dichiarazione dei redditi per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei due coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi non è possibile utilizzare la forma congiunta.
Inoltre, giova ricordare che la dichiarazione congiunta non è consentita ai conviventi, perché è rivolta esclusivamente ai coniugi.

Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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