D. Le spese per l’iscrizione all’università online o telematica sono detraibili?
R. L’università online o telematica è semplicemente un’università privata. La norma prevede che le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria siano detraibili. Queste comprendono sia le tasse di immatricolazione sia di iscrizione, anche se riferite ad anni fuori corso, più le tasse previste per il sostenimento degli esami.
In caso di spese sostenute presso istituti privati, la misura della detrazione compete per un ammontare non superiore a quanto previsto per le tasse ed i contributi dovuti agli istituti statali italiani (circolare n. 18 del 21 aprile 2009). Per la comparazione si faccia riferimento all’Università più vicina alla residenza del Contribuente che offra lo stesso tipo di Corso di laurea.
D. Le spese per lezioni private debitamente documentate sostenute per il figlio iscritto alla scuola secondaria possono essere detratte?
R. Le spese sostenute per le lezioni private del figlio non rientrano tra le spese di istruzione per le quali è possibile beneficiare della detrazione.
D. Le spese relative al viaggio studio all’estero del figlio a carico sono detraibili?
R. No, perché le spese di vitto, alloggio e trasporto, anche connesse all’istruzione, non sono detraibili. Similmente non si possono detrarre le spese sostenute per le gite scolastiche, attività didattiche o di laboratorio pur in orario scolastico, né le spese per collegi o simili.
D. Sono detraibili le spese per corsi di specializzazione che danno diritto ad attestati internazionali di competenza linguistica (tipo TOEFL) e/o informatica (“patente informatica”, ECDL) o simili?
R. La spesa sostenuta non è ritenuta detraibile. Come indicato nelle istruzioni ministeriali, le uniche spese di istruzione ammesse in detrazione sono infatti quelle sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione post – universitaria e non anche quelle sostenute per corsi su singole materie.
D. La retta pagata per la frequenza del figlio a carico di una scuola elementare privata è detraibili?
R. No, sono detraibili solo le spese di istruzione secondaria, universitaria, di specializzazione universitaria e post-universitaria.
D. La scuola chiede un contributo per aumento dell’offerta formativa (corsi di inglese, laboratori). La spesa è detraibile assieme alle spese di istruzione?
R. Non sono detraibili assieme alle spese di istruzione (rigo E13). I contributi versati alla scuola per l’offerta formativa sono erogazioni liberali e cioè contributi volontari che beneficiano della detrazione d’imposta del 19 per cento.
Le istruzioni al modello 730/2012 ne prevedono l’inserimento con il codice 31 ai righi da E 17 a E19.
Più precisamente sono erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. Si precisa che detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni.
Tali erogazioni, cui è attribuito il codice identificativo 31, devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La documentazione è sufficiente se consente di dimostrare la finalità della somma erogata rispetto alla eventuale quota parte inerente l’ordinaria quota di iscrizione scolastica.
D. Le spese per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea possono essere considerate spese per istruzione e come tali detratte?
R. L’Agenzia delle entrate con risoluzione del 11 marzo 2008 n. 87 ha chiarito che i costi sostenuti per i test di accesso ai corsi di laurea sono detraibili. Il contributo versato per poter partecipare alla prova di selezione, eventualmente prevista dalla facoltà alla quale lo studente intende iscriversi, costituisce una condizione indispensabile per l’accesso a corsi di istruzione universitaria, è pertanto da ritenersi detraibile.
Autore: Adriano Perosa – Centro Studi CGN