In questo articolo analizzeremo 5 casi particolari relativi all’IMU e alle condizioni per le quali è prevista un’aliquota ridotta.
In particolare, vi sono casi in cui nonostante possa essere prevista un’aliquota ridotta,si applica l’aliquota base pari allo 0,76%, fatta salva la facoltà dei comuni di deliberarne l’aumento o la diminuzione di 0,3 punti percentuali.
I casi particolari che analizzeremo in questo articolo sono i seguenti:
- immobili posseduti da anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero permanente:
- immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero:
- immobili concessi in comodato d’uso gratuito ai familiari:
- immobili ubicati in zona sisma abruzzo:
- base imponibile ridotta al 50% per :
1. immobili posseduti da anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero permanente
Ai fini IMU, per poter usufruire dell’aliquota agevolata e delle detrazioni per abitazione principale e relative pertinenze vi deve essere corrispondenza tra dimora abituale e residenza anagrafica. Pertanto, gli anziani o disabili con residenza negli istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente in detti istituti non potranno beneficiare dell’aliquota agevolata e sconteranno l’aliquota base. Le ultime modifiche al DL 201/2011, prevedono, però, la possibilità da parte dei Comuni di considerare tali abitazioni come abitazioni principali a condizione che detti immobili non risultino locati.
2. immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero:
Ai fini IMU, per poter usufruire dell’aliquota agevolata e delle detrazioni per abitazione principale e relative pertinenze vi deve essere corrispondenza tra dimora abituale e residenza anagrafica. Pertanto, per gli immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, verrà applicata l’aliquota base. I Comuni possono considerare, comunque, tali abitazioni come abitazioni principali a condizione che detti immobili non risultino locati.
3. immobili concessi in comodato d’uso gratuito ai familiari:
La tipologia di immobili concessi in comodato d’uso gratuito risulta esclusa dall’assimilazione alla tipologia “abitazione principale e pertinenze” e relative detrazione ed aliquote agevolate in quanto l’art.9, comma 8, Dlgs 23/2011 ha assimilato solamente le esenzioni previste all’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i), del Dlgs 504/1992. Pertanto non vengono considerate quelle tipologie di esenzione e riduzione non espressamente richiamate normativamente. Di conseguenza, gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito scontano l’aliquota base dello 0.76%.
4. immobili ubicati in zona sisma abruzzo:
Per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 06/04/09, purchè distrutti od oggetto di ordinanza sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi.
5. base imponibile ridotta al 50% per :
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO di cui all’art. 10 DL 42/2004;
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Autore: Centro Studi CGN
Fonti: Assistente CGN