Modello 730: Ecco alcuni dei chiarimenti introdotti dalla Circolare 19/E dell’Agenzia delle Entrate in merito alle spese mediche detraibili (fisioterapia, ultrasuoni, farmaci da erboristeria ecc…)
Con la Circolare 19/E dello scorso 1 giugno l’Agenzia delle Entrate ha fornito necessari, quanto meno utili, chiarimenti in merito all’utilizzo della detrazione d’imposta per alcune tipologia di spesa.
Vediamo, in riguardo ad alcune tipologie di spese mediche e di agevolazioni per disabili, di cosa si tratta.
- Acquisto di dispositivi medici in erboristeria: l’Agenzia concede il beneficio della detrazione d’imposta anche per i dispositivi medici acquistati in erboristeria, purché nel rispetto di quanto stabilito dalla Circolare 20/E /2011.
Ricordiamo che secondo la suddetta Circolare, dal punto di vista fiscale, fermo restando che la generica dicitura “dispositivo medico” sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, (cfr, risoluzione n. 253 del 2009) ammette la detrazione per i dispositivi medici se:
– dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che
sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
– il contribuente è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE; per i dispositivi medici compresi nell’elenco, ovviamente, il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola
documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.
- Acquisto macchina a ultrasuoni
Nella Circolare n. 20/E/2011 del 13 maggio 2011, l’Agenzia delle entrate ha espresso chiarimenti in merito alla individuazione dei dispositivi medici che consentono la detrazione e le relative condizioni. Non rientrando la macchina a ultrasuoni nell’elenco dei dispositivi medici di uso più comune allegato alla Circolare citata, l’Agenzia ne consente ora la detrazione se:
– dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulta il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
– sia in grado di comprovare che il dispositivo medico sia contrassegnato dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.
Viene inoltre precisato che il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE”, con l’indicazione del numero della direttiva CE di riferimento per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata circolare n. 20/E del 2011.
In questo caso, il contribuente, in possesso del documento di spesa con le suddette indicazioni, non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.
- Prestazioni rese dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001
La Circolare n. 39/E/2010 ha ammesso la detrazione per le spese sostenute in relazione alle prestazioni sanitarie rese da figure professionali di cui all’art.3 del D.M. 29 marzo 2011, purché effettuate con prescrizione medica. Data l’evoluzione delle professioni sanitarie ed essendo riscontrata per quest’ultime una progressiva autonomia ed assunzione di responsabilità dirette dei professionisti e soprattutto per il fatto che la natura sanitaria di una prestazione non può essere definita sulla base del fatto che la stessa sia erogata a seguito di una prescrizione medica, il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 maggio 2002 non prevede più l’obbligo della prescrizione medica ai fini dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.
Tenuto conto di ciò, nella Circolare si ritiene che possano essere ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel Decreto Ministeriale 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, tuttavia, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
Le professioni di cui trattasi, sono le seguenti0
a) podologo;
b) fisioterapista;
c) logopedista;
d) ortottista – assistente di oftalmologia;
e) terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
g) terapista occupazionale;
h) educatore professionale.
- Portatori di hadicap -Ippoterapia e musicoterapia
Le spese sostenute per familiari portatori di handicap in riferimento alla frequenza di corsi di ippoterapia e musicoterapia finalizzati alla riabilitazione, se effettuati in centri specializzati e corredate da specifica prescrizione medica, possono essere dedotte dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b) del TUIR .
Per poter fruire della deduzione sarà quindi necessario presentare la prescrizione del medico e la fattura del centro specializzato presso cui è eseguita l’ippoterapia o la musicoterapia, dalla quale risulti che le prestazioni sono direttamente effettuate da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica. Tale ultima condizione, per le fatture eventualmente già emesse nell’anno 2011, potrà essere certificata anche mediante una specifica attestazione del centro specializzato apposta su dette fatture.