Come regolare le vendite su internet: aspetti fiscali

Negli ultimi tempi non facciamo altro che parlare di commercio elettronico e di tutto ciò che ha a che fare con le vendite on line. Del resto, c’è poco da meravigliarsi. E sai perchè?

Il settore delle vendite on line è uno dei mercati in forte crescita. Le persone sono sempre più attratte dal fare acquisti on line e l’attuale crisi finanziaria non sembra aver avuto effetti sulla crescita di fatturato delle aziende del comparto del commercio elettronico. Questa crescita è supportata da molti fattori, come ad esempio l’aumento degli utenti internet, la loro propensione ad acquistare on line, la velocità delle transazioni in rete e la comodità di non muoversi da casa.

In questo articolo si espongono alcune considerazioni in merito alle principali problematiche relative agli adempimenti fiscali e amministrativi dell’e-commerce, con particolare riferimento all’obbligo di fatturazione delle operazioni.

La prima cosa da sapere è che il commercio elettronico viene distinto in commercio elettronico indiretto e commercio elettronico diretto.

Nel commercio elettronico indiretto la cessione avviene per via telematica ma la consegna dei beni avviene attraverso i canali tradizionali o fisici.

Nel commercio elettronico diretto la cessione e la consegna del bene avvengono esclusivamente per via telematica e quindi l’intera transazione inizia e si conclude in rete.

Si evince che le vendite di beni materiali che avvengono attraverso internet, con consegna attraverso i mezzi tradizionali sono vere e proprie cessioni di beni. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che avvengono direttamente per via telematica costituiscono sempre prestazioni di servizi.

Il commercio elettronico è caratterizzato da due figure: il venditore e l’acquirente, per i quali la legge prevede diritti e obblighi reciproci.

Secondo la disciplina vigente, sul venditore gravano i seguenti obblighi: informare il consumatore sulle caratteristiche essenziali del bene o del servizio, indicare il prezzo del bene o servizio in vendita comprendendo le tasse e le imposte, indicare le spese di trasporto e le modalità di pagamento ed informare sull’esistenza del diritto di recesso o esclusione dello stesso.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, si elencano quelle che vengono maggiormente utilizzate per regolare le vendite che avvengono su internet:

Paypal: il pagamento avviene istantaneamente, attraverso un sistema sicuro di pagamento via internet, utilizzato da numerosissimi negozi e operatori on line.

Carta di credito: il pagamento avviene attraverso la comunicazione del numero della propria carta di credito nel sito del negozio on line.

Carte prepagate: il pagamento avviene attraverso le ormai comuni carte di credito “ricaricabili” molto più sicure in caso di acquisto on line proprio perché eventuali truffe sono limitate alla somma “caricata” sulla carta.

Bonifico: il pagamento può avvenire attraverso il proprio sistema di home banking fornito dal proprio istituto di credito oppure recandosi presso lo sportello bancario.

Contrassegno: il pagamento avviene in contanti all’atto della consegna del bene (nel caso di commercio elettronico indiretto).

Ciò premesso, trattandosi comunque di operazioni rilevanti ai fini Iva, ricorre l’obbligo di documentazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 21 del DPR 633/72 e pertanto il venditore è obbligato ad emettere la fattura per ogni singola operazione, anche se molto spesso l’ammontare medio delle singole transazioni, nel commercio elettronico, è di ammontare non rilevante.

In ordine al trattamento ai fini Iva delle operazioni occorre distinguere le seguenti fattispecie:

  • operazioni effettuate tra soggetti italiani sono assoggettate ad Iva;
  • operazioni effettuate da un soggetto passivo italiano ad un soggetto Extra Ue (impresa o privato) sono operazioni fuori dal campo Iva;
  • operazioni effettuate da un soggetto passivo italiano ad un soggetto Ue sono operazioni non imponibili se il soggetto Ue è un’impresa, mentre se il soggetto Ue è un privato il soggetto passivo emetterà fattura con Iva.

Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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