Si è concluso il 18 giugno il primo round dei contribuenti con la nuova imposta sulla casa, l’IMU.
I ritardatari che non sono arrivati puntuali alla scadenza del 18 giugno possono comunque avvalersi dello strumento del ravvedimento operoso per sanare gli omessi o tardivi versamenti entro il termine di un anno.
Per sanare gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, i contribuenti dispongono di tre tipi di perdono a seconda dei giorni di ritardo:
- per i ritardi da 1 a 14 giorni, il contribuente può regolarizzare la propria posizione pagando solo lo 0,2% di sanzione per ogni giorno di ritardo;
- per i ritardi da 15 a 30 giorni, il contribuente può regolarizzare la propria posizione pagando il 3% a titolo di sanzione (1/10 del 30%);
- per i ritardi oltre i 30 giorni ma entro l’anno, il contribuente può regolarizzare la propria posizione pagando il 3,75% a titolo di sanzione.
Oltre alle sanzioni e alle mini sanzioni, sono anche dovuti gli interessi legali del 2,5% annuo.
Schematizzando:
Riportando l’esempio di un contribuente che paga l’Imu il 5 luglio 2012, supponendo un debito Imu sulla seconda casa di 500,00 euro per il Comune e 500,00 euro per lo Stato, al debito Imu si sommerebbero 15,00 euro di sanzioni più 0,58 euro di interessi legali calcolati su 17 giorni di ritardo. In F24 si indicherà 516,00 euro (arrotondamento per eccesso in quanto la frazione è superiore a 49 centesimi).Per ciò che riguarda le modalità di versamento attraverso il modello F24, l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 35/E del 12 aprile 2012 ha precisato che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta in ragione della quota spettante al Comune e allo Stato.
Schematizzando, la sezione “Imu e altri tributi locali” del modello F24 dovrà essere compilata nel seguente modo:SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO)
Tali agevolazioni sono usufruibili solo dai contribuenti ai quali non sia stata notificata la constatazione della violazione. E’ sufficiente infatti che il Comune accerti il mancato o insufficiente pagamento del tributo perché il contribuente si trovi a dover pagare la sanzione totale al 30%, oltre agli interessi al tasso legale. Si ricorda inoltre che il Comune, in base a quanto disposto dall’articolo unico, comma 165 della Finanziaria 2007, può aumentare la misura degli interessi fino al 5,5%.
Autore: Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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