L’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) dovuta da tutti i soggetti residenti in Italia è stata istituita dall’ art. 19, commi da 13 a 23, del D.L. 201/2011 e successivamente modificata in fase di conversione in Legge del Decreto stesso (214/2011) e modificata ulteriormente con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 5 giugno e con la Circolare 28/E del 4 luglio u.s.
Soggetti passivi dell’imposta sono:
- i proprietari e i titolari di diritti reali di immobili, aree fabbricabili e terreni; non è soggetto passivo d’imposta il nudo proprietario
- il concessionario
- il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, dalla data di stipula del contratto fino alla sua conclusione
Se gli immobili sono detenuti in comproprietà, l’imposta è dovuta in riferimento alla propria quota e al periodo di possesso, espresso in mesi; se in un mese il possesso si protrae per più di 15 giorni, si considera il mese intero.
La base imponibile è data dal valore dell’immobile espresso nell’atto di acquisto; in mancanza, si assume secondo i criteri legislativi del Paese dove è situato l’immobile, ovvero secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui l’immobile è situato.
Per gli immobili situati nell’Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo è prevista una particolare modalità di calcolo, tutt’altro che semplice.
L’imposta è calcolata applicando il coefficiente 0,76% alla base imponibile che, in linea generale, è data direttamente dal valore catastale e cioè il valore dell’immobile preso come base imponibile per la determinazione delle imposte patrimoniali nel Paese in cui si trova.
In alternativa, qualora tale valore catastale non esistesse, si deve far riferimento al costo risultante nell’atto di acquisto o, in assenza, al valore di mercato rilevabile sempre nello Stato in cui l’immobile è situato.
In alcuni casi, è possibile assumere quale base imponibile il valore dell’immobile risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU applicati dal reddito medio ordinario.
La Circolare 28/E riporta allegata una tabella con l’elenco dei Paesi europei: per tutti, ad eccezione di Belgio, Francia, Irlanda e Malta, la base imponibile di calcolo è il valore catastale dell’immobile; per Francia, Belgio, Irlanda e Malta si deve far riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto o, in assenza, dal valore di mercato ovvero, a scelta, al valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario, eventualmente previsto dalle leggi locali, per i seguenti coefficienti IMU:
- 160 per abitazioni, castelli, palazzi di pregio storico e artistico, magazzini, locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, tettoie
- 140 per collegi, convitti, case di cura, ospedali, scuole, biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, laboratori d’arte e mestieri, locali per esercizi sportivi
- 80 per uffici e studi privati
- 60 per alberghi e pensioni
- 55 per negozi e botteghe
- 135/110 per terreni agricoli
Dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l’imposta patrimoniale versata nel medesimo anno nello Stato in cui è situato l’immobile.
Si ricorda che l’imposta non è dovuta se non supera Euro 200,00. In tal caso il soggetto passivo può anche non compilare il quadro RM di UnicoPF.
Altra procedura è applicata, invece, ai soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano e che utilizzano l’immobile quale abitazione principale per il periodo in cui si trovano fuori dal territorio italiano.
In tal caso, il coefficiente applicato è lo 0,40%, applicabile anche per massimo una pertinenza per categoria catastale. Per l’anno 2011, dall’imposta dovuta viene ulteriormente detratto, fino a concorrenza del suo ammontare, l’importo di Euro 200,00 rapportato al periodo e alla percentuale di possesso dell’immobile.
Autrice: Rita Martin – Centro Studi CGN