Con l’entrata in vigore del decreto legge 83 del 22 giugno 2012 i bonifici fermi da qualche settimana in attesa della più generosa detrazione del 50% possono finalmente essere fatti. Il decreto legge è entrato in vigore il 26 giugno consentendo uno sconto maggiorato del 14% , dal 36 al 50 per cento della spesa.
La detrazione per il recupero edilizio passa al 50 per cento su 96mila euro, quindi il tetto di risparmio raddoppia rispetto al limite precedente di 48mila euro. Tutte le altre regole sono invariate, dalla rateazione in 10 anni del bonus all’elenco delle opere agevolabili. Il termine per questa detrazione scade il 30 giugno 2013.
La data del 26 giugno è il riferimento per i bonifici bancari. Per i pagamenti precedenti questa data, la detrazione è pari al 36% dell’importo, per i pagamenti effettuati a partire dal 26 giugno la detrazione è pari al 50% dell’importo. Al riguardo è rilevante la data d’ordine del bonifico, non la valuta.
Dalla lettura del decreto pare chiaro che la nuova percentuale di detraibilità spetta anche su lavori già avviati. Il limite di 96mila euro per la detrazione Irpef del 50% sulle spese di ristrutturazione edilizia sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, oltre ad essere riferito allo stesso intervento (anche pluriennale) effettuato nella stessa abitazione (comprensiva di pertinenze), è anche il limite massimo per il 2012. Se ci sono due interventi distinti nello stesso immobile, il limite massimo per quest’anno non potrà superare comunque i 96mila euro (per quell’immobile), neanche se il pagamento di 48mila euro per il primo intervento è avvenuto entro il 25 giugno 2012 e il bonifico di 96mila euro per il secondo intervento è stato effettuato successivamente ed entro quest’anno.
Il sottosegretario al ministero dell’Economia Vieri Ceriani, per conto dell’Agenzia delle Entrate, ha fornito risposte ad un’interrogazione parlamentare. La detrazione del 36% per le spese pagate fino al 25 giugno 2012 compete nel limite massimo di 48mila euro e la detrazione del 50% per quanto pagato dal 26 giugno 2012 al termine del periodo di imposta per un ammontare massimo di 96mila euro. Quest’ultimo limite si considera al netto delle spese già sostenute alla predetta data, ma comunque nei limiti di 48mila euro, per le quali resta ferma la detrazione del 36 per cento. Ad esempio se alla data del 25 giugno 2012 risultano spesi 10mila euro, per le spese successive tale data la detrazione del 50 per cento spetta su ulteriori 86mila euro. Se invece alla data del 25 giugno 2012 risultano spesi 50mila euro, la detrazione del 36% spetta nel limite di 48mila euro (2mila euro non sono detraibili) mentre la detrazione del 50 per cento sulle spese successive il 25 giugno 2012 spetta su ulteriori 48mila euro.
E’ interessante capire se il contribuente può autonomamente escludere i pagamenti effettuati entro il 25 giugno 2012 allo scopo di detrarre tutte le eventuali spese sostenute dopo tale data nel limite di euro 96mila con la detrazione maggiorata al 50%. In altri termini escludere i precedenti pagamenti con detrazione del 36 per cento allo scopo di detrarre 96mila euro con la nuova detrazione del 50 per cento. Probabilmente quest’ultima ipotesi è da escludere con necessità di considerare tutti i bonifici sulla base dell’ordine cronologico di pagamento.
Per il 2013 in caso di mera prosecuzione dei lavori già iniziati in precedenza l’ammontare massimo di 96mila euro dovrà tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti. Se alla data del 30 giugno 2013 (data di scadenza della nuova detrazione del 50 per cento) sono state sostenute spese per un ammontare pari o superiore a 48mila euro, le ulteriori spese sostenute nel periodo di imposta non consentiranno alcuna ulteriore detrazione del 36 per cento (salvo l’ipotesi di proroga della detrazione del 50 per cento).
Il bonifico ha un ruolo chiave su questa novità del 2012, vale la pena ricordare le regole base per operare correttamente. Il bonifico bancario o postale anche online deve essere compilato con:
- causale del versamento con riferimento alle disposizioni istitutive della detrazione, legge 449/97 per il 36% o eventualmente legge 296/06 per il 55%;
- il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione;
- la partita Iva o il codice fiscale dell’impresa beneficiaria del bonifico.
Si consiglia di inserire nella causale anche numero e data fattura. Non c’è, invece, l’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico relativamente a: oneri di urbanizzazione, ritenute di acconto operate sui compensi, imposta di bollo e tassa per l’occupazione suolo pubblico e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori.
Attenzione ai riferimenti normativi nella causale. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 55/E del 7 giugno 2012 ha chiarito che il bonifico bancario o postale incompleto dei riferimenti normativi e del numero di partita dell’impresa beneficiaria pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto, da parte delle banche o delle Poste, di operare la ritenuta del 4 per cento (articolo 25 del Dl 78/2010). L’omessa indicazione dei riferimenti normativi e del numero di partita Iva del beneficiario non dà diritto alla detrazione del 36% sulle spese di ristrutturazione. Eventualmente per chi ha sbagliato a fare il bonifico, cioè senza i dati elencati sopra sarà possibile rifarne uno nuovo all’impresa o al professionista, completo dei corretti dati richiesti, concordando però con quest’ultimo le modalità di restituzione dell’importo originariamente pagato.
Autorre: Adriano Perosa – Centro Studi CGN