A seguito dell’approvazione della Legge del 28 giugno 2012 n.92, cambia il comma 4-bis dell’articolo 37 del TUIR.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), infatti, al comma 4-bis dell’articolo 37, stabiliva che i redditi, derivanti da canoni di locazione di fabbricati, godessero, in sede di dichiarazione dei redditi, di una riduzione forfettaria del 15%, nel caso in cui il reddito stesso fosse superiore al reddito medio ordinario calcolato secondo l’applicazione delle tariffe d’estimo (stabilite dalle norme della legge catastale). Il canone di locazione al netto di tale riduzione rappresentava il reddito da dichiarare.
Con la novità introdotta dal comma 78, dell’articolo 4, della Legge n.92/2012, dal 1° gennaio 2013, la riduzione forfettaria del 15% passa al 5%.
Questa importante novità, rende l’opzione per l’applicazione della cedolare secca sempre più conveniente per i contribuenti interessati.
Fino al 31 dicembre 2012 l’adesione all’opzione della cedolare secca rimane decisamente conveniente per coloro che dichiarano redditi alti (che versano almeno un’IRPEF dal secondo scaglione d’imposta) e che hanno poche, o nessuna, detrazioni d’imposta.
Dal 2013, invece, l’abbattimento della riduzione forfettaria dei redditi derivanti da locazione di fabbricati rende la cedolare secca conveniente per la maggior parte dei contribuenti. Infatti a fronte di un risparmio d’imposta generato dalla contrazione della base imponibile del solo 5%, si contrappone un risparmio, più consistente, generato dall’aliquota del 21% fissa (o 19% per gli agevolati) sui medesimi redditi, esclusi tuttavia dalla base imponibile IRPEF.
Autore: Giacomo Forato – Centro Studi CGN