Per correggere errori e/o omissioni rilevati nella dichiarazione (modello 730 o modello Unico, ovvero modello IVA o modello IRAP) ordinaria regolarmente presentata, il contribuente può presentare una successiva dichiarazione. Tale dichiarazione può essere correttiva nei termini, integrativa o integrativa a favore.
Qualora il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione (30 settembre), rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, presentando una dichiarazione correttiva nei termini.
Condizione necessaria per la presentazione della dichiarazione correttiva è quella che sia stata già presentata una dichiarazione ordinaria.
In caso di dichiarazione correttiva dalla quale scaturisca un maggior debito d’imposta, la differenza tra quanto già eventualmente versato e quanto risultante dalla dichiarazione correttiva stessa dovrà essere versato:
- con la maggiorazione dello 0,40%
- con l’applicazione degli interessi del 2,50% calcolati a giorno dal 17/07 alla data di pagamento
- con l’applicazione delle sanzioni previste: sanzione pecuniaria pari al 3% (ravvedimento entro 30 giorni) o al 3,75% dell’imposta dovuta (ravvedimento oltre 30 giorni)
La dichiarazione correttiva nei termini può essere presentata anche per IVA e IRAP o per la correzione di un modello 730.
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (dichiarazione integrativa). Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.
Dichiarazione integrativa a favore – tale casella va barrata in caso di:
- presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l’indicazione di un maggior valore della produzione o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito. In tal caso, l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso;
- presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR n. 322 del 1998 per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell’imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all’esercizio dell’attività di controllo.
Dichiarazione integrativa – tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa:
- nelle ipotesi di ravvedimento previste dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un minor valore della produzione o, comunque, di un minor debito d’imposta o di un maggior credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
L’articolo 7 del D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo) aggiunge un nuovo comma all’art.2 del DPR 322/98 (comma 8-ter) il quale prevede, per le dichiarazioni dei redditi e per le dichiarazioni IRAP, un’integrazione per la modifica della scelta originaria di richiedere a rimborso l’eccedenza d’imposta nella esclusiva opzione di porla in compensazione, sempreché l’importo precedentemente chiesto a rimborso non sia già stato erogato.
La variazione della scelta è possibile tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i 120 giorni dalla scadenza ordinaria (30 settembre) e quindi entro il 28 gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Autrice: Rita Martin – Centro Studi CGN