Rilanciare l’edilizia e dare una bella scossa all’economia in crisi. Il nuovo Decreto Sviluppo, recante Misure urgenti per la crescita, prevede tra i suoi contenuti la detrazione del 50% sulle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Ma non sono agevolati solo i grandi interventi di ristrutturazione, anche molti piccoli interventi possono godere di questa generosa detrazione.
E’ previsto ad esempio lo sconto sulle misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi che consente di:
- effettuare opere di rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
- apporre grate sulle finestre o loro sostituzione;
- installare porte blindate o rinforzate;
- apporre o sostituire serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
- installare rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- apporre saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi;
- installare vetri antisfondamento;
- installare sistemi di antifurto.
Sono agevolate anche le opere volte ad evitare gli infortuni domestici:
- l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;
- il montaggio di vetri anti-infortunio;
- l’installazione del corrimano.
Non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili. Ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas.
Altre spese agevolate con lo sconto del 50% sono quelle relative alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. E’ ad esempio agevolata l’installazione:
- della stufa a pellet;
- della termocucina;
- del condizionatore.
Ovviamente, affinché in quest’ultimo caso si possa parlare di intervento volto al risparmio energetico, è necessario che il condizionatore sia utilizzabile anche ai fini del riscaldamento per la stagione invernale, a integrazione o sostituzione dell’impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato già esistente.
Per questi interventi che possiamo definire minori rispetto agli interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili, le abilitazioni amministrative spesso non sono necessarie. Verificata questa possibilità con gli uffici del Comune in cui l’immobile è situato, è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale è indicata la data di inizio lavori delle opere, la tipologia esatta e che gli stessi non necessitano di alcun titolo autorizzativo.
Anche la comunicazione preventiva alla Asl in molti casi non è necessaria. La raccomandata non è necessaria ai sensi dell’articolo 99 del decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, qualora si tratti di un cantiere per lavori che non superano i 200 uomini/giorni in presenza di un’unica impresa, mentre è sempre necessaria in presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere.
Sostanzialmente, su questi piccoli interventi, i documenti da produrre sono:
- le fatture/ricevute comprovanti le spese sostenute;
- la copia dei bonifici di pagamento;
- le ricevute di pagamento Ici, se dovuta (in futuro l’Imu);
- la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, se le opere sono riferite a parti condominiali e relativa tabella di riparto millesimale;
- il consenso del proprietario dell’immobile, quando le opere sono eseguite dal detentore (inquilino, comodatario).
Autore: Adriano Perosa – Centro Studi CGN