Sarà il Protocollo d’intesa tra l’Unità d’Informazione Finanziaria (UIF) e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) a realizzare, anche per questa categoria di professionisti, l’invio delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio tramite il filtro dell’Organismo nazionale di categoria.
Al momento quindi, gli Iscritti all’Ordine dei DCEC dovranno continuare ad inviare le segnalazioni di operazioni sospette direttamente all’UIF, secondo le procedure telematiche appositamente predisposte.
La disposizione normativa è contenuta nel Decreto Interministeriale (MEF di concerto con il Ministro della Giustizia) del 4 maggio 2012, che ha accolto la disponibilità manifestata dal CNDCEC con la nota del 16 maggio 2011, a svolgere le funzioni previste dall’art. 43 c. 2 del D. Lgs. 231-2007.
Si tratta di ricevere la segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo da parte degli Iscritti al predetto Ordine professionale, e di inoltrarla, integralmente, senza ritardo e priva del nominativo del segnalante, alla UIF.
L’identità del professionista segnalante sarà custodita sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività (il Presidente) o di un suo delegato, al quale la UIF, la Guardia di Finanza e la DIA potranno rivolgersi per approfondimenti conseguenziali alla segnalazione ovvero la UIF, per comunicare l’avvenuta archiviazione della segnalazione.
Si ricorda che l’art.45 del D. Lgs. 231-2007 tutela la massima riservatezza dell’identità di chi ha effettuato la segnalazione, ad eccezione del caso in cui l’Autorità Giudiziaria, con decreto motivato, dovesse ritenere indispensabile rivelarne l’identità ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.
Prima d’ora, erano stati i Consigli Nazionali dei Consulenti del Lavoro e dei Notai ad essere legittimati da analoghi Decreti interministeriali Finanze-Giustizia, a frapporsi tra gli Iscritti e la UIF, nella segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e terrorismo.
Si ricorda che la segnalazione di operazioni sospette di cui si è detto sopra ricorre quando il Professionista sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.
L’operazione sospetta è quindi da non confondere con la comunicazione contemplata dall’art. 51 dello stesso D.Lgs. 231-2007, che si riferisce invece alla conoscenza di violazioni ai limiti all’uso dei contanti (fra gli altri, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 1.000).
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo