È stata pubblicata lo scorso 3 luglio nella G.U. n. 153 la Legge 92 denominata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e più nota come “riforma Fornero”.
La Legge, che contiene novità rilevanti in riguardo a contratti a progetto, partite IVA, apprendistato e licenziamenti, prevede, allo scopo di coprire le spese previste, misure fiscali di copertura che interessano, a partire dal 1 gennaio 2013, il limite della deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di reddito di autovetture e veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese, arti o professioni (art. 164 TUIR).
Oggi, la deducibilità del costo è ammessa secondo li seguenti limiti e percentuali:
– % di deducibilità – ACQUISTO
– % di deducibilità – NOLEGGIO
Come cambia
Con l’art.72 della Legge 92/2012, che modifica l’art.164 c.1 del TUIR, per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti, la percentuale di deducibilità del costo scende dall’attuale 40% al 27,50% (costo massimo riconosciuto fiscalmente di Euro 18.075,99 per 27,50%); la variazione della deducibilità interessa anche i noleggi a lungo termine e non potrà superare 994,18 euro annui (costo massimo fiscale di Euro 3.615,20 per 27,5%).
Si modifica anche, al c.1 dell’art.164 del TUIR, la lettera b-bis, cioè la deduzione per le auto assegnate in “uso promiscuo” al dipendente. In tal senso, se l’auto è concessa in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (più di 183 giorni l’anno), dal 1 gennaio 2013 la deduzione passa dall’attuale 90% al 70%. Rimane invariato, invece, l’art.51 c.4 lett. a) del TUIR, e quindi, in capo al dipendente, il reddito tassato può essere aumentato del compenso in natura per l’utilizzo privato, pari al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km, moltiplicato per la relativa tariffa Aci, al netto delle eventuali trattenute al dipendente.
Al dipendente non compete alcun compenso in natura se utilizza la propria autovettura per le trasferte fuori dal Comune sede di lavoro. Previa apposita autorizzazione, gli possono essere riconosciute le indennità chilometriche (km per tariffa Aci), che non sono tassate in capo allo stesso, ma che rimangono deducibili in capo all’impresa, secondo quanto stabilito dall’art.95 c.2 del TUIR.
Nulla cambia per agenti e rappresentanti, per i quali la deducibilità rimane all’80%, e per coloro che utilizzano l’autoveicolo quale bene strumentale esclusivo per la propria attività (autoscuole, ecc.), per i quali la deducibilità rimane al 100%.
Autore: Rita Martin – Centro Studi CGN