L’art. 39 c. 9 del D.L. 98/2011 ha inserito nel D.Lgs. 546/1992 l’art. 17-bis, introducendo la mediazione tributaria. Essa altro non è che uno degli strumenti deflativi del contenzioso tributario, utilizzata per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza.
Lo strumento deflativo può essere applicato solo per le controversie di valore non superiore a Euro 20.000,00, relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, emessi esclusivamente dall’Agenzia delle entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012.
La mediazione può riguardare le controversie relative a:
- avviso di accertamento
- avviso di liquidazione
- provvedimento che irroga le sanzioni
- ruolo
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
- ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.
Possono essere oggetto di mediazione anche le controversie relative al silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori (art. 21, c. 2, del D.lgs. n. 546 del 1992).
Il valore della controversia deve essere determinato in relazione a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, a cui vanno sottratti interessi, eventuali sanzioni e ogni altro eventuale onere accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle stesse.
Alla mediazione tributaria non si applica l’istituto della conciliazione giudiziale, ma solo le disposizioni, per quanto compatibili, di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 546 del 1992.
Con la Circolare 9/E 19 marzo 2012 sono stati forniti da parte dell’Agenzia i chiarimenti e le modalità operative; con la Circolare 33/E dello scorso 3 agosto l’Agenzia interviene con ulteriori chiarimenti in merito.
In primo luogo, l’Agenzia stabilisce che, nel caso in cui un contribuente intenda ricorrere contro un provvedimento di sole sanzioni tributarie inferiori a Euro 20.000,00 deve preliminarmente presentare istanza di mediazione tributaria. Nel momento in cui interviene l’accordo con conseguente rideterminazione della sanzione o la conferma di quella precedentemente erogata, la sanzione stessa è dovuta per il 40%.
La mediazione è ammessa anche per le sanzioni irrogate agli intermediari, notificate dopo il 1 aprile 2012, data di entrata in vigore della mediazione tributaria, e di valore non superiore a Euro 20.000,00. Stessa applicazione in caso di sanzioni a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni per omessi o tardivi versamenti.
Non è ammessa, invece, in caso di sanzione irrogata per mancata emissione di ricevuta o scontrino fiscale; per queste violazioni è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività il cui valore non è quantificabile; viene così a mancare il requisito del valore non superiore a Euro 20.000,00.
La riduzione al 40% è tassativa e non è ammessa una riduzione diversa.
Autore: Rita Martin – Centro Studi CGN