La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E dello scorso 6 agosto è intervenuta chiarendo la possibilità di detrazione di eventuali crediti IVA maturati nel caso in cui, per quell’anno, la dichiarazione risulti omessa e le modalità per il riconoscimento dei crediti stessi.
L’Agenzia ribadisce, per l’IVA, il concetto di prassi secondo il quale il credito non dichiarato nell’anno di maturazione non è utilizzabile in detrazione di altri debiti, anche se effettivamente maturato.
Per il principio di neutralità dell’IVA e ancorché la dichiarazione sia omessa, tale credito potrà comunque essere richiesto a rimborso mediante apposita istanza da presentarsi all’Amministrazione finanziaria entro due anni, previo accertamento della effettiva esistenza dello stesso.
Il riconoscimento dell’eccedenza del credito maturato in caso di dichiarazione omessa ha valenza anche per le imposte IRPEF, IRES e IRAP.
Ai sensi dell’art.2 c.7 del DPR 322/1998, le dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate trascorso il termine dei 90 giorni previsti per le dichiarazioni tardive e cioè dopo il 29 dicembre, sono considerate “omesse”. Esse, tuttavia, costituiscono comunque titolo per la riscossione di eventuali imposte dovute; nulla si specifica riguardo a eventuali crediti.
In effetti, l’Agenzia riprende l’eventuale credito indicato nella dichiarazione omessa, in seguito al controllo formale di cui all’art. 36-bis. In tal caso, è la stessa Agenzia che, con la Circolare 23/2010, afferma la possibilità di riconoscere il rimborso al contribuente, mediante presentazione di apposita istanza e previo versamento della somma richiesta.
In caso di presentazione di istanza di rimborso, l’Agenzia effettuerà i necessari controlli relativamente alla posizione del contribuente per l’anno d’imposta per il quale la dichiarazione è omessa, acquisendo dal contribuente tutta la documentazione necessaria.
È possibile, tuttavia, usufruire della mediazione o della conciliazione giudiziale.
Pertanto, le soluzioni adottabili sono le seguenti:
- versare la somma a seguito del controllo formale della dichiarazione e richiedere a rimborso l’importo entro il termine di due anni
- attendere l’iscrizione al ruolo dell’importo e presentare ricorso.
Autore: Rita Martin – Centro Studi CGN