Le linee guida del Ministero dell’Economia e delle finanze dell’11 luglio scorso, a proposito della possibilità per i comuni di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare non locata:
– posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che stabiliscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente
– posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti al di fuori del territorio dello Stato,
hanno precisato che tale assimilazione si riferisce esclusivamente alle unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero e non anche all’ipotesi in cui la residenza venga fissata presso un parente o affine.
Tuttavia, nel caso in esame, ai sensi dell’art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011 e nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, come confermato dal rilievo n. 12 delle linee guida del Ministero dell’Economia e delle finanze, il Comune può comunque deliberare un’aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46 per cento.
Dall’esame delle linee guida emerge anche che, sempreché i Comuni abbiano previsto l’assimilazione all’abitazione principale, agli immobili posseduti da anziani e disabili si applicano l’aliquota ridotta, la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e la maggiorazione prevista in relazione a ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare.
L’assimilazione dell’unità immobiliare in esame ad abitazione principale comporta che non dovrà essere computata invece la quota riservata allo Stato e che al contribuente sarà concessa la possibilità di effettuare il versamento dell’IMU in tre rate anziché soltanto in due.
Per ciò che riguarda l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti, anche se è confermato che i Comuni non possano equipararla ad abitazione principale (nemmeno con proprio regolamento o delibera), l’ente locale può modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base entro il limite di 0,3 punti percentuali. In altre parole, come confermato dal rilievo n. 13 delle linee guida dell’11 luglio 2012, il Comune può deliberare un’aliquota agevolata ridotta (fino allo 0,46 per cento) per gli immobili in uso gratuito a parenti.
Autore: Massimo D’Amico – Centro Studi CGN