E se le ritenute d’acconto attribuite ritornassero ai mittenti?

Con la Circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto ai soci/associati/partecipanti dei soggetti di cui all’art. 5 del TUIR (D.P.R. 917/1986)  la possibilità di utilizzare le ritenute d’acconto subite per consentire alla società/associazione/impresa familiare di compensare debiti d’imposta, indicandone l’ammontare nella dichiarazione dei redditi.

Di seguito vedremo come ciò è possibile.

Preliminarmente è utile precisare che la circolare in questione detta le modalità operative facendo riferimento alle società/associazioni, ma l’esplicito richiamo nelle istruzioni al modello Unico Persone fisiche (quadro RS) conferma la piena estensione alle imprese familiari.

Come è noto, ai sensi dell’art. 22  del predetto TUIR, le associazioni tra professionisti, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e ad esse equiparate (di armamento e di fatto) e le imprese familiari non  possono scomputare direttamente  (o interamente  nel caso delle imprese familiari) le ritenute d’acconto subite su compensi/provvigioni riscossi, perché  esse sono attribuite, unitamente ai  redditi dalle quali scaturiscono, ai soci/associati/partecipati, secondo la quota di partecipazione da essi posseduta.

La pratica professionale ha  evidenziato che, in alcuni casi, questa disposizione ha penalizzato sia la società /associazione/impresa familiare che i soci/associati/partecipanti.

Si pensi all’ipotesi non rara in cui i compensi/ricavi assoggettabili a ritenuta sono d’importo elevato ma, per via dei costi d’esercizio, ad essi si contrappone un utile non altrettanto significativo.

In capo al soggetto collettivo si potrebbe  quindi configurare  una situazione patrimoniale che evidenzierà, nell’attivo,  un credito verso i  soci/associati/partecipanti per le ritenute inevitabilmente  attribuite ed usufruibili nelle loro dichiarazioni dei redditi e, nel passivo, un  debito di modesta entità esposto nei confronti degli stessi soci/associati/partecipanti,  per la quota di utili  di loro pertinenza.

In questa situazione, la possibilità offerta dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 56/E-2009 permettere di riequilibrare le posizioni dei soci/associati/partecipanti  nei confronti della società/associazione/impresa familiare.

Il socio/associato/partecipante  può inviare una comunicazione con data certa alla società/associazione/titolare dell’impresa familiare, nella quale, dopo avere eseguito la liquidazione dell’IRPEF nella dichiarazione personale e avere provveduto a scomputare l’eventuale debito con i crediti posseduti, autorizza la Società/associazione/titolare dell’impresa familiare ad impiegare l’ammontare del credito ricevuto per il periodo d’imposta, per effettuare compensazioni nel modello F24.

Detta autorizzazione può essere concessa di anno in anno oppure illimitatamente nel tempo  salvo revoca e ogni socio/associato/partecipante  ha la massima indipendenza dagli altri, sia nella scelta di fondo (di trasferire o no)  sia nell’importo, che comunque non può superare quello attribuito inizialmente dalla società/associazione/titolare dell’impresa familiare  nel periodo d’imposta scelto.

È indispensabile che la predetta comunicazione del socio/associato/partecipante preceda l’utilizzo delle ritenute riattribuite alla società/associazione/titolare dell’impresa familiare

I debiti che potranno essere scomputati dai soggetti di cui all’art.5 del TUIR sono quelli elencati nell’art.17 del D. Lgs. n. 241-1997 e cioè tra i più diffusi: l’IVA, l’IRAP,  le ritenute erariali comprese le addizionali, contributi previdenziali e INAIL relativi al personale dipendente/compenso amministratore.

La procedura indicata consente quindi di evitare,  in periodi di risultati d’esercizio modesti o in perdita, che il socio/associato/partecipante/ contragga  debiti vs la società per il prelevamento delle ritenute (normalmente colmabile solo con il materiale esborso di denaro) a fronte della ritrovata liquidità per l’associazione/società/impresa familiare, in termini di compensazione d’imposte utilizzabile con modello F24.

Si precisa che, una volta che le ritenute residue sono state avocate dal soggetto collettivo/titolare dell’impresa familiare ed il relativo credito è stato dal medesimo utilizzato in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, eventuali importi residui di credito non possono più essere ritrasferiti ai soci/associati/partecipanti e dovranno essere utilizzati esclusivamente dalla società/associazione/ titolare dell’impresa familiare.

Pertanto, la realizzazione di quanto sopra sarà possibile con i seguenti principali passaggi:

  • scomputo dell’eventuale debito d’imposta dei soci/associati/partecipanti  da modello Unico  Persone fisiche, con crediti anni pregressi/del periodo d’imposta;
  • comunicazione con atto di data certa (previsione nell’atto costitutivo, scrittura privata autenticata,  PEC e si ritiene anche: per plico compiegato senza busta inviato per raccomandata, presentazione del documento redatto in forma di corrispondenza ad ufficio postale per l’apposizione del francobollo annullato dal timbro del giorno) del socio/associato/partecipante alla società/associazione/impresa familiare per l’ammontare del credito, specificando se la disposizione avviene per uno specifico anno o senza limiti di tempo (salvo revoca);
  • successiva compensazione di debiti della società/associazione/titolare impresa familiare nel modello F24, con il codice tributo 6830 e anno d’imposta al quale la dichiarazione si riferisce (Risoluzione n.6/E-2010  – Circ. Ag. Entrate 12/E  e  29/E -2010);
  • indicazione di detto passaggio sia nelle dichiarazioni dei soci/associati/partecipanti  che in quello della società/associazione/impresa familiare.

In relazione a quest’ultimo aspetto :

il soggetto collettivo, nel modello Società di persone (per es. 2012 – periodo d’imposta 2011) evidenzierà :

  • nel quadro RN, colonna 2, il consueto ammontare delle ritenute d’acconto subite;
  • nel quadro RK in corrispondenza di ogni singolo socio che ha inviato la comunicazione e nell’apposita colonna 12, l’importo della riattribuzione delle ritenute;
  • nel quadro RX, sezione IV (appositamente predisposta a questo fine), colonne 3 e 5, l’ammontare delle ritenute subite dalla società o associazione dichiarante che i soci o associati hanno riattribuito alla medesima (cioè  la somma degli importi indicati nel campo 12 dei righi da RK1 a RK13 di tutti i moduli compilati) e il corrispondente  credito da utilizzare in compensazione tramite il modello F24;

–  il titolare dell’impresa familiare, nel modello Persone fisiche (per es. 2012 – periodo d’imposta 2011) evidenzierà:

  • nel quadro RS6, col. 4, la quota di ritenute d’acconto attribuite al collaboratore, ed in colonna 5, l’ammontare da quest’ultimo non utilizzate;

–           il socio / collaboratore dell’impresa familiare, nel modello Persone fisiche (per es. 2012 – periodo d’imposta 2011) evidenzierà :

  • nel quadro RH, Sezione I, col. 9, il consueto ammontare delle ritenute d’acconto subite;
  • nel rigo delle ritenute del quadro RN (RN32) in colonna 3 l’ammontare delle ritenute riattribuite all’associazione/società/impresa familiare rispetto a quelle totali che saranno indicate in colonna 4;
  • nella sezione “Altri dati” dei quadri RF (rigo 52)  e RG (rigo 35)  nel caso di socio persona fisica imprenditore.

Si precisa che la riattribuzione delle ritenute non può avvenire se dalla dichiarazione dei redditi del socio risulterà  un debito di IRPEF, fermo restando che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 12.3.2010 ha precisato che  il socio potrà trattenere un’ulteriore quota di ritenute da utilizzare per il pagamento di altri debiti d’imposta o contributivi e che ove siano state operate altre ritenute (si pensi a quelle di lavoro dipendente), non sussiste alcun criterio di priorità per l’imputazione di quelle da compensare.

Infine si citano due precisazioni contenute nella predetta Circ. 12/E-2010:

  • il socio/associato/partecipante  dovrà assolvere con pagamento diretto l’eventuale ammontare di ritenute erroneamente riattribuite alla società/associazione/impresa familiare, escludendosi per quest’ultimo soggetto  qualsiasi responsabilità solidale;
  • il recupero del credito vantato dal socio/associato/partecipante  ha natura finanziaria e non rileva ai fini tributari.

 

Autore:
Dott. Rag. Giuseppina Spanò  – Palermo