Ci risiamo! Si scrive IMU, si legge confusione. Il termine iniziale era il 31 luglio, poi spostato al 30 settembre per non vessare i contribuenti (sic!). Non sono bastati nove mesi per copiare il vecchio modello ICI e adesso, la proroga si rende necessaria per rinviare il debutto del modello IMU, ultimato ma non ancora emanato dal Ministero dell’Economia. L’ipotesi di rinvio sarebbe quella del 31 ottobre, data che coincide anche con la scadenza fissata per i Comuni di adottare i regolamenti e le aliquote IMU nonché per approvare i bilanci preventivi.
Pur trattandosi di una bozza e non del testo definitivo, è il caso di illustrare alcune indicazioni dei casi che saranno oggetto della dichiarazione IMU.
In via generale possiamo affermare che la dichiarazione IMU non va presentata quando:
1) gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali risultavano applicabili le procedure telematiche relative al modello unico informatico (MUI), ossia la procedura utilizzata dai notai con la quale effettuano la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili;
2) il contribuente ha seguito le specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni stabilite dal Comune nel proprio regolamento.
La bozza in oggetto precisa che l’abitazione principale non va dichiarata perché le informazioni sono già disponibili presso l’Anagrafe. Lo stesso discorso vale per la maggiorazione della detrazione di 50 euro per ciascun figlio convivente di età non superiore a 26 anni.
In via di principio, la dichiarazione IMU dovrà essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive e oggettive poste alla base della determinazione del tributo riguardino riduzione d’imposta oppure non siano immediatamente fruibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Tra i casi riportati nella bozza delle istruzioni si evidenziano i seguenti:
1) immobili che godono di riduzioni d’imposta. Trattasi di
– fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (si prevede la riduzione della base imponibile IMU del 50%);
– fabbricati di interesse storico o artistico (anche in questo caso si prevede la riduzione della base imponibile IMU del 50%);
– immobili per i quali il Comune può ridurre l’aliquota fino allo 0,4%, vale a dire,
a) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR. Si tratta dei beni immobili d’impresa (beni merce, immobili patrimonio e beni strumentali) dei soggetti IRES, anche se il Comune non ha deliberato alcuna riduzione di aliquota;
b) immobili che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni;
c) immobili locati. Non vi sono distinzioni. Pertanto tutti gli immobili locati, a prescindere dalla tipologia (canone concordato, libero o altra tipologia), anche se già in vigore al 1/1/2012, dovranno essere dichiarati;
– immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. I cosiddetti beni merce, finché permane tale destinazione, non locati e per un periodo non superiore a 3 anni (in questo caso i Comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,38%);
– terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP).
2 immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (è il caso dei Comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano);
3 immobili per i quali il Comune non possiede le informazioni necessarie per verificare l’ammontare dell’imposta. In via esemplificativa si riportano i seguenti casi:
a) immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
b) terreni agricoli divenuti edificabili o viceversa;
c) area è divenuta edificabile in seguito a demolizione del fabbricato;
d) immobile che ha perso o acquisito il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’IMU;
e) immobile che ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità;
f) immobili esenti ai sensi della lett. I) dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 504/1992 (immobili destinati ad attività di utilità sociale);
g) immobile concesso in locazione dagli IACP e dagli enti aventi le medesime finalità;
h) immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria;
i) immobile concesso al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
j) immobili sui quali è intervenuta una riunione di usufrutto oppure un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie non dichiarate in catasto.
Altri casi particolari che rendono obbligatoria la dichiarazione IMU sono i seguenti:
– i coniugi con residenze diverse nell’ambito dello stesso Comune devono dichiarare l’immobile su cui si applica l’agevolazione relativa all’abitazione principale;
– la casa coniugale assegnata in sede di separazione va dichiarata da parte del coniuge assegnatario;
– la casa costituita da più unità contigue comporta la dichiarazione dell’unità immobiliare per cui si chiede l’agevolazione.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN