Scaduti i termini ordinari di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione e cioè una dichiarazione integrativa.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.
La dichiarazione integrativa può essere:
1) integrativa a favore e cioè la presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni della dichiarazione ordinaria, che abbiano determinato l’indicazione di un maggior valore della produzione o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito.
In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso.
È considerata dichiarazione integrativa a favore anche la presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell’imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all’esercizio dell’attività di controllo.
2) integrativa e cioè una dichiarazione presentata:
– nell’ipotesi di ravvedimento prevista dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
– nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato nella dichiarazione ordinaria l’indicazione di un minor valore della produzione o, comunque, di un minor debito d’imposta o di un maggior credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
Nel caso di presentazione della “dichiarazione integrativa” è necessario evidenziare nella stessa quali quadri della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.
Nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro “Firma della dichiarazione” del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:
– “1”, quadro compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche;
– “2”, quadro compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria;
– “3”, quadro presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.
L’articolo 7 del D.L.70/2011 (Decreto Sviluppo) aggiunge un nuovo comma all’art.2 del DPR 322/98 (comma 8-ter) il quale prevede, per le dichiarazioni dei redditi e per le dichiarazioni IRAP, un’integrazione per la modifica della scelta originaria di richiedere a rimborso l’eccedenza d’imposta nella esclusiva opzione di porla in compensazione, sempreché l’importo precedentemente chiesto a rimborso non sia già stato erogato.
La variazione della scelta è possibile tramite la presentazione di una dichiarazione Integrativa entro i 120 giorni dalla scadenza ordinaria (30 settembre) e quindi entro il 28 gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Nel frontespizio del modello Unico è presente una casella per poter effettuare tale opzione.
La dichiarazione tardiva
Trascorso il termine ordinario, la dichiarazione è considerata omessa, salva la possibilità di ravvedere presentazione e versamenti con la dichiarazione tardiva.
L’art.2 c.7 del DPR n. 322 del 1998 considera valida la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine naturale, e cioè entro il 29 dicembre (90 giorni dal 30/09), ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste.
La dichiarazione tardiva, prevista per tutti i dichiarativi (Redditi, IVA, IRAP), può essere presentata solo dopo il termine di presentazione della dichiarazione ordinaria, verificando la data d’impegno alla trasmissione telematica. Si ricorda che l’intermediario ha obbligo di presentare all’Agenzia delle Entrate tali dichiarazioni entro 30 giorni dalla data di assunzione all’impegno.
In caso di presentazione tardiva della dichiarazione è previsto il pagamento di:
- eventuale imposta dovuta (al netto di eventuali compensazioni), sia a saldo che in acconto, maggiorata dello 0,40%, più interessi legali del 1% a maturazione giornaliera (calcolati dal 17/07), elevati al 2,50% dal 1.1.2012;
- sanzione pecuniaria pari al 3,75% dell’imposta dovuta (ravvedimento oltre 30 giorni)
- sanzione pecuniaria pari a 1/10 del minimo, cioè 26 euro, per ciascun tipo di dichiarazione (ad esempio, in Unico contenente dichiarazione dei redditi e IVA, la sanzione complessivamente dovuta per la tardiva presentazione è pari a 52 euro). Quest’ultima sanzione è dovuta, anche se la dichiarazione è a credito.
Rita Martin – Centro Studi CGN