Il concetto di “familiare fiscalmente a carico” ai fini Irpef è particolarmente importante per la compilazione della dichiarazione dei redditi e del conseguente pagamento delle imposte. Per questi familiari, infatti, il contribuente può contare su specifiche detrazioni per carichi di famiglia e per spese sostenute (es.: spese sanitarie, veicoli per disabili, ausili ecc.).
Per usufruire della detrazione, vengono tuttavia fissate due condizioni:
1. Condizione di parentela e affinità
Dal punto di vista fiscale, sono considerati familiari a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; gli altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano dal fruitore della detrazione un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
2. Limiti reddituali del familiare
In base a quanto disposto dall’art.12 del TUIR, i familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito complessivo proprio superiore a Euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili (sono esclusi: i redditi esenti, i redditi assoggettati a tassazione separata e la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta). Va conteggiata invece l’eventuale rendita dell’abitazione principale.
Nel conteggio del limite di 2.840,51 devono essere considerati anche:
- le retribuzioni corrisposte da Enti ed Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede ed Enti da essa gestiti, Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato in via continuativa e come soggetto escluso dal rapporto di lavoro, in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’art.1, c. da 96 a 117 Legge Finanziaria 2008 (Contribuenti Minimi);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 13 Legge 388/2000 (Nuove Iniziative produttive);
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla c.d. “cedolare secca” sulle locazioni.
Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- gli altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Gli importi previsti per le detrazioni sono teorici; infatti diminuiscono progressivamente con l’aumentare del reddito complessivo del contribuente, fino ad annullarsi quando detto reddito arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari a carico.
Detrazioni per i figli
È prevista una detrazione di 800 euro. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
Queste detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
Non assume rilevanza, ai fini della detrazione, la convivenza con il dichiarante, la residenza in Italia o all’estero, l’età, la dedizione a studio o a tirocinio gratuito, lo stato fisico.
Pertanto i figli non potranno mai essere considerati “altri familiari a carico”.
Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete per intero al coniuge dichiarante.
In caso di assenza del coniuge, per il primo figlio è possibile applicare la detrazione per coniuge a carico, se più favorevole, nei seguenti casi:
- se il coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non è coniugato, ovvero si è legalmente ed effettivamente separato o è rimasto vedovo, oppure
- se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è legalmente ed effettivamente separato.
La detrazioni sono alternative tra loro e potrà essere riconosciuta quella più favorevole.
Nei casi in cui entrambi i genitori provvedano al sostentamento dei figli, le detrazioni spettanti devono essere ripartite al 50%, salva la possibilità di imputare tale detrazione al 100% al coniuge col il reddito complessivo più elevato; nel caso di genitori separati la detrazione in caso di in capienza può essere attribuita all’altro genitore a prescindere dal reddito complessivo di quest’ultimo (Circolare Agenzia delle Entrate n.34/2008).
Detrazioni per il coniuge
Per il coniuge a carico la detrazione prevista è in 800 euro. L’ammontare effettivamente spettante varia, però, in funzione del reddito e con una specifica formula di calcolo.
Non sono previste maggiorazioni nel caso in cui il coniuge sia una persona con disabilità.
I coniugi non devono essere legalmente ed effettivamente separati.
La detrazione compete anche nel caso in cui il coniuge non conviva con il dichiarante o non risieda in Italia.
Detrazione per altri familiari a carico
Per gli altri familiari a carico la detrazione massima è pari a 750 euro che diminuisce con l’aumentare del reddito complessivo de contribuente.
Non sono previste maggiorazioni nel caso in cui il familiare sia una persona con disabilità.
L’altro familiare deve convivere con il dichiarante ovvero ricevere da questi assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell’Autorità giudiziaria.
La detrazione spettante deve essere ripartita tra gli aventi diritto in percentuale alla quota spettante.
Le detrazioni per carichi familiari spettano in proporzione ai mesi per i quali i familiari risultano fiscalmente a carico del contribuente interessato. Nell’ipotesi di mutamento di situazioni in corso d’anno, si dovrà tener presente che:
a) in caso di mutamento di situazioni preesistenti, la variazione decorre dal mese successivo a quello in cui si verifica, prescindendo dal giorno effettivo in cui avviene la modifica stessa;
b) nel caso in cui si verifichino situazioni ex novo (es. nascita di un figlio), deve essere considerato per intero il mese in cui si verifica tale modifica, indipendentemente dal giorno in cui quest’ultima è effettivamente avvenuta.
La Legge Finanziaria 2008 (art. 1 c. 221) ha disposto che i lavoratori dipendenti e assimilati per fruire delle detrazioni previste per i familiari a carico (coniuge, figli, altri familiari), debbano dichiarare tale situazione tutti gli anni indicando anche i codici fiscali dei familiari, per permettere eventuali controlli incrociati.
Il richiedente le detrazioni fiscali ha l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni della situazione familiare al proprio datore di lavoro.
La richiesta per ottenere le detrazioni di imposta o l’eventuale variazione viene sottoscritta sotto la propria responsabilità e consegnata al proprio datore di lavoro.
La dichiarazione dei redditi permette di regolarizzare la propria posizione, restituendo eventuali detrazioni richieste in eccesso oppure recuperando detrazioni non godute.
Anche i cittadini extracomunitari possono fruire delle detrazioni previste dall’art. 12 del TUIR per i carichi di famiglia mediante due modalità alternative:
- attraverso il proprio sostituto d’imposta. In questo caso le indicazioni delle detrazioni in oggetto saranno indicate nel modello CUD;
- attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730).
Per poter beneficiare delle detrazioni previste per i familiari a carico, il cittadino extracomunitario è tenuto a presentare la documentazione attestante il legame familiare (v. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 16 marzo 2007); tale documentazione differisce a seconda che il familiare del cittadino extracomunitario per il quale si intende chiedere la detrazione risieda o meno in Italia.
a) documentazione per i familiari a carico non residenti in Italia:
- documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (l’apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull’originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;
- documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal Consolato italiano del Paese d’origine.
N.B. : ai sensi dell’art. 1 comma 1326 della Legge n. 296/2006 viene stabilito che se successivamente alla presentazione della prima dichiarazione dei redditi la situazione dei carichi di famiglia del cittadino extracomunitario non risulta modificata, non sarà necessario presentare una nuova documentazione, essendo sufficiente una mera autocertificazione con cui il contribuente attesti, confermandola, che la situazione familiare precedentemente indicata è rimasta invariata. In caso contrario, dovrà essere presentata una nuova ed aggiornata documentazione.
b) documentazione per i familiari a carico residenti in Italia:
- nel silenzio della norma, si ritiene che sia sufficiente la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.
L’art. 1 comma 1324 della L. n. 296/2006 prevede anche in favore dei cittadini non residenti in Italia, ma in uno Stato membro dell’Unione Europea, la possibilità di beneficiare delle detrazioni per i carichi di famiglia. Tali detrazioni, tuttavia, spettano, limitatamente agli anni 2009, 2010 e 2011, alle condizioni di cui all’art. 1 D.M. n. 149/2007, che impone ai predetti soggetti, quale condizione per poter beneficiare delle detrazioni in oggetto, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante:
- il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
- l’ammontare del reddito complessivo posseduto da tale familiare, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo anche dei redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo di imposta, non superiore ad Euro 2.840,51;
- il fatto di non godere nello Stato di residenza ovvero in nessun altro paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.
Rita Martin – Centro Studi CGN