Dal 1 Gennaio 2013 tutte le aziende che occupano fino a 10 lavoratori non potranno più autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, ma saranno obbligate ad effettuare tale valutazione secondo le Procedure Standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e ad elaborare il relativo documento (DVR).
L’articolo 29 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate, che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro avrebbe dovuto elaborare entro e non oltre il 31 dicembre 2010. Lo stesso articolo stabiliva anche che fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di tali procedure per mezzo di Decreto Interministeriale, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro potessero autocertificare la valutazione dei rischi.
Dal momento che alla data del 30 giugno 2012 le Procedure Standardizzate non erano ancora state elaborate, il Decreto Legge numero 57 del 12 Maggio 2012 (convertito dalla Legge 101/2012) ha prorogato la scadenza del 30 giugno al 31 Dicembre 2012, in attesa che la Commissione consultiva permanente le emanasse. Il 16 maggio 2012, infatti, la Commissione consultiva permanente ha approvato le procedure standardizzate che, a breve, dovranno essere esaminate dalla Conferenza Stato Regioni per poter essere pubblicate definitivamente con Decreto Interministeriale.
Analizziamo ora che cosa prevede il documento approvato dalla Commissione consultiva permanente, in base al quale tutte le aziende fino a 10 dipendenti dovranno elaborare il documento di valutazione dei rischi entro e non oltre il 31 Dicembre 2012, data ultima di validità dell’autocertificazione.
Campo di applicazione
Le Procedure Standardizzate si applicano alle aziende fino a 10 lavoratori, ad esclusione delle:
- aziende industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.Lgs.. 334/1999 e s.m.i.;
- centrali termoelettriche;
- impianti ed installazioni nucleari;
- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.
Le procedure standardizzate, inoltre, possono essere utilizzate anche dalle aziende fino a 50 lavoratori, ad esclusione delle:
- aziende industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.Lgs.. 334/1999 e s.m.i.;
- centrali termoelettriche;
- impianti ed installazioni nucleari;
- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni o amianto.
Compiti e responsabilità
L’intero processo di valutazione dei rischi è di responsabilità del Datore di Lavoro e prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti.
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed Eventuali persone esterne all’azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali: nella valutazione dei rischi, nell’indicazione delle misure di prevenzione e protezione, nel Programma di attuazione e nell’elaborazione e aggiornamento del Documento;
- Medico competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Dirigenti, Preposti e Lavoratori: nella valutazione dei rischi, nell’indicazione delle misure di prevenzione e protezione, nel Programma di attuazione, nell’elaborazione e aggiornamento del Documento, nell’attuazione, nella gestione e nella verifica di attuazione del programma di miglioramento.
Istruzioni operative
Il processo di valutazione è suddiviso in 4 fasi.
1° PASSO: DESCRIZIONE DELL’AZIENDA, DEL CICLO LAVORATIVO/ATTIVITA’ E DELLE MANSIONI
La prima fase comprende due moduli:
Modulo 1.1, relativo alla descrizione generale dell’azienda, compresi i dati aziendali e il sistema di prevenzione e protezione (con l’indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti);
Modulo 1.2, relativo alla descrizione delle lavorazioni aziendali e all’identificazione delle mansioni (incluse le attività di manutenzione, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, …).
2° PASSO: INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA
La seconda fase comprende un unico modulo:
Modulo 2, relativo all’individuazione dei pericoli presenti in azienda, tramite la compilazione di una tabella contenente una lista di possibili pericoli.
3° PASSO: VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI AI PERICOLI INDIVIDUATI E IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE ATTUATE
La terza fase comprende la prima sezione di un unico modulo:
Modulo 3, sezione prima. Nella prima sezione del Modulo 3 è possibile documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate (compresi i DPI) e gli strumenti informativi eventualmente utilizzati nell’intero processo di valutazione.
4° PASSO: DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO
L’ultima fase si avvale della seconda sezione del precedente modulo:
Modulo 3, sezione seconda. Nella seconda sezione del modulo 3 vanno inserite misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, compresi i nominativi degli incaricati della loro realizzazione e le relative tempistiche.
Sara Leon – Centro Studi CGN