È stato pubblicato lo scorso 16 ottobre sul sito del M.E.F. il Decreto attuativo e la relativa Relazione illustrativa di quanto disposto dall’art. 32-bis del D.L. 83/2012 relativamente alla c.d. “IVA per cassa”.
Come previsto dall’art. 32-bis del D.L. 83/2012, i soggetti passivi d’imposta che nell’anno solare precedente ovvero, in caso di inizio di attività in corso d’anno, hanno realizzato o prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 2 milioni di Euro possono optare per la liquidazione dell’IVA per cassa.
L’opzione potrà essere applicata già alle operazioni effettuate a decorrere dal prossimo 1 dicembre.
Secondo le disposizioni, l’IVA relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso altri soggetti passivi d’imposta, diviene esigibile nel momento in cui si concretizzano i relativi pagamenti, ovvero entro il termine massimo di un anno, sempre che il cessionario o il committente non sia assoggettato a procedure concorsuali.
Parimenti, per i soggetti che hanno esercitato l’opzione, l’IVA relativa agli acquisti effettuati diviene detraibile nel momento in cui i corrispettivi vengono pagati.
Resta valida la regola generale di detrazione dell’imposta in capo ai cessionari o committenti delle operazioni effettuate dal soggetto optante, sempre che non abbiano a loro volta esercitato l’opzione.
Sono escluse dalla disciplina:
- le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’IVA
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso soggetti non passivi d’imposta
- le operazioni effettuate verso soggetti che assolvono l’IVA mediante il reverse charge
- le operazioni di cui all’art.6 c.5 II periodo del DPR 633/72
Non scontano il differimento della detraibilità, invece:
- acquisti e servizi assoggettati all’IVA mediante il reverse charge
- gli acquisti intracomunitari
- le importazioni di beni
- le estrazioni di beni dai depositi IVA
La fattura emessa dovrà riportare la dicitura “Trattasi di operazione con IVA per cassa, di cui all’art.32-bis del D.L. 83/2012”, la cui omissione è considerata una violazione formale.
Le operazioni per le quali si applica il regime concorrono a formare il volume d’affari del cedente o del prestatore, partecipando alla determinazione del pro-rata, in riferimento all’anno in cui vengono effettuate, e sono inserite nella liquidazione periodica relativa al periodo (mese o trimestre) in cui è incassato il corrispettivo.
Se l’incasso del corrispettivo è parziale, l’imposta concorre per la relativa proporzione.
L’opzione ha termine dal momento in cui viene superata la soglia dei 2 milioni di Euro; in tal caso il soggetto riprende ad applicare le regole ordinarie dell’IVA a partire dal mese successivo a quello in cui è stata superata la soglia. Nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stata applicata l’IVA per cassa è imputato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA relativa alle operazioni i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. Ciò con lo scopo di evitare la coesistenza di due regimi di liquidazione dell’imposta.
Nello stesso periodo potrà essere esercitata la detrazione relativa agli acquisti i cui corrispettivi non sono ancora stati incassati.
Rita Martin – Centro Studi CGN