Le addizionali regionali e comunali sono destinate ad aumentare il loro aggravio nei confronti dei contribuenti. E, come se non bastasse, l’onere in questione decorre dal periodo d’imposta in corso al 2012. La legge di stabilità 2013, infatti, in deroga al disposto dello statuto del contribuente stabilisce che i precetti normativi ivi contenuti decorrono dal 1° gennaio 2012.
Per delineare meglio i contorni dell’imposizione delle addizionali regionali e comunali, occorre ricordare che, anche se la legge sopra citata non dispone l’aumento delle aliquote relative alle addizionali IRPEF, è opportuno sottolineare che l’art. 12, comma 4 della legge di stabilità 2013 dispone che “gli oneri indicati nell’articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e-ter), f), g), h), l-bis), l-ter) e l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili dal reddito complessivo per la parte che eccede euro 250”.
Per comprendere il motivo per cui le disposizioni sopra citate produrranno un aggravio delle addizionali regionali e comunali IRPEF, è necessario analizzare le norme che regolano tali imposte.
Al riguardo, è necessario ricordare che l’art. 50, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, per ciò che attiene all’addizionale regionale IRPEF, stabilisce che “L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta”.
Per quanto riguarda l’addizionale comunale, inoltre, l’art. 1, comma 4 del D.Lgs. n. 360/1998, prevede che “L’addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l’aliquota” adottata da ciascun Sindaco.
Ne consegue che, a prescindere dalle decisioni che, autonomamente, ciascuno dei governatori delle regioni e dei sindaci dei comuni d’Italia prenderanno, ai fini della determinazione delle addizionali regionali e delle addizionali comunali, aumenterà la base imponibile e, di conseguenza, anche l’imposta da corrispondere all’Erario.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN