La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18380 dello scorso 26 ottobre 2012, ha sancito che il fermo amministrativo è legittimo soltanto se è stata preventivamente notificata la relativa cartella di pagamento. Ecco in sintesi la vicenda che ha portato alla sentenza in questione.
Un contribuente, avendo ricevuto da Equitalia un provvedimento di fermo amministrativo senza la preventiva notifica della cartella esattoriale, aveva proposto ricorso presso la competente Commissione tributaria provinciale, la quale gli aveva dato ragione.
Dopo che anche la Commissione tributaria regionale aveva dato ragione al contribuente, la società di riscossione (nel caso in esame Equitalia) aveva proposto ricorso per Cassazione, che si è espressa, in merito, lo scorso 26 ottobre. I giudici della Suprema corte, al riguardo, hanno precisato che “nel concreto, il quesito di diritto formulato dalla ricorrente Equitalia si limita a postulare che il preavviso di fermo sia comunque legittimo, seppure non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, mentre non tiene conto del fatto che il nucleo logico della decisione impugnata consiste nel rilievo che l’omessa dimostrazione dell’avvenuta notifica delle cartelle implica l’accertamento della decadenza dal diritto alla riscossione, con implicita conseguenza della insussistenza di qualsivoglia titolo per l’adozione di provvedimenti di genere cautelare”.
L’errore commesso dalla società di riscossione, inoltre, ha comportato sia il mancato recupero delle imposte contestate al contribuente sia la condanna a versare alla controparte le spese processuali e altre spese per esborsi.
Oltre a quanto stabilito dalla suddetta sentenza, è opportuno ricordare quanto precisato dagli Ermellini con la sentenza n. 10503 del 25 giugno 2012. Infatti, la Corte di cassazione ha sancito che il giudice amministrativo può disporre in favore di un contribuente il risarcimento del danno a causa del fermo amministrativo illegittimamente scattato a seguito di presunte fatture false. In merito, nonostante l’Amministrazione finanziaria fosse ricorsa denunziando un eccesso di potere giurisdizionale, i giudici della Suprema corte hanno sancito che “l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 3, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, riservata alla Pubblica amministrazione, è configurabile solo quando l’indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma sia stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima una volontà dell’organo giudicante che si sostituisce a quella dell’amministrazione”.
Ne consegue che la mancata notifica della cartella esattoriale comporta:
- la decadenza del diritto alla riscossione della pretesa erariale;
- il venir meno di qualsiasi titolo per l’adozione di provvedimenti cautelari.
La società di riscossione quindi, per non rischiare di perdere la pretesa erariale, prima di emettere un provvedimento di fermo amministrativo, dovrà prestare maggiore attenzione alla relativa notifica della cartella esattoriale.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN