Come viene selezionato il campione dei clienti del professionista sul quale la Guardia di Finanza riscontra il corretto adempimento dell’adeguata verifica della clientela?
Indicazioni al riguardo vengono dettagliate nella “Scheda normativa e modulo operativo n. 6”, in allegato all’imponente circolare n. 83607 dello scorso 19 marzo 2012, dedicata alle attività d’ispezione antiriciclaggio presso gli studi professionali.
A pagina 30 di tale documento troviamo scritto:
“La pattuglia operante ha cura di selezionare un idoneo e rappresentativo campione di operazioni e/o prestazioni professionali perfezionate nel contesto dell’attività istituzionale esercitata dal professionista, potenzialmente da assoggettare al preliminare obbligo di adeguata verifica.
A tal fine, è opportuno richiedere:
- un elenco anagrafico dei clienti (c.d. “schermata anagrafica clienti”) e conoscere, qualora possibile, la data di conferimento dell’incarico professionale, nonché i processi logici di adeguata verifica riscontrando il tutto tramite visione ed acquisizione di evidenze documentali a supporto;
- un elenco delle operazioni e delle prestazioni professionali, distinte per rilevanza di importi;
- in caso di studi di piccole dimensioni, anche i fascicoli dei clienti.”
Ma quali sono secondo la GDF le prestazioni “potenzialmente” da assoggettare al preliminare obbligo di adeguata verifica?
In maniera del tutto non condivisibile il documento delle Fiamme Gialle richiama il noto elenco delle prestazioni professionali soggette a registrazione contenuto nel provvedimento dell’UIC del 24 febbraio 2006.
Tra le varie prestazioni elencate troviamo anche:
- Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari
- Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente.
Tale elenco aveva la sua ragion d’essere all’alba del 22 aprile 2006, termine dell’entrata in vigore del DM 3 febbraio 2006, n. 141, che regolamentava per la prima volta, gli obblighi di identificazione conservazione e registrazione delle informazioni a fini antiriciclaggio previsto dal D.Lgs n. 56 del 20 febbraio 2004 in capo ai professionisti dell’area contabile, avvocati e notai.
Successivamente però, precisamente il 29 dicembre 2007, è entrato in vigore il D.Lgs n. 231 del 21 novembre 2007, testo che ha recepito la terza direttiva, n. 2005/60/CE, e introdotto un nuovo approccio alla prevenzione e contrasto del riciclaggio basato, anche, sulla “collaborazione attiva” di banche, intermediari finanziari, assicurazioni e professionisti nella prevenzione del riciclaggio, abrogando la normativa precedente sul tema.
Il nuovo testo normativo ai fini dell’individuazione delle prestazioni professionali soggette all’obbligo di adeguata verifica ha previsto espressamente anche alcune casistiche di esenzione.
L’art. 12, comma 3 recita:
“Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II , non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n.12.”
Alla luce di ciò, come è possibile concordare il disposto normativo appena citato con l’elenco delle prestazioni del vecchio provvedimento UIC utilizzato dalla GDF?
E ancora, come si comporterà la pattuglia operativa nei confronti di quei professionisti che correttamente non hanno identificato nè registrato i clienti ai quali forniscono solo la prestazione di redazione e trasmissione delle dichiarazione fiscali, nonostante il loro manuale operativo continui a riportare tale prestazione tra quelle oggetto di registrazione?
Stesso interrogativo è valido per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale.
Probabilmente tutto dipenderà dal grado di formazione dei componenti della pattuglia. Certo è che la scelta operata dalla circolare della GDF non è delle più felici.
Ricordiamo in conclusione che secondo l’articolo 16 del D.lgs 231/07 i professionisti dell’area contabile osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi:
- quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata;
- tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell’obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un’operazione di valore non determinabile.
Davide Giampietri – Centro Studi CGN