È fissato al 15 novembre il termine di presentazione della richiesta di dilazione del canone RAI per i pensionati con reddito non superiore a Euro 18.000,00.
La possibilità di dilazionare il versamento del canone è stata fissata dall’art.38, comma 8, D.L. 78/2010, che prevede il pagamento dell’importo annuo ripartito in undici rate che saranno trattenute dall’Ente previdenziale di competenza.
La rateizzazione mensile è ammessa sempre che il pensionato sia anche l’intestatario dell’abbonamento. La richiesta è valida per 12 mesi e quindi il contribuente che intende usufruirne deve ripresentarla ogni anno, entro il 15 di novembre, appunto. Presentandola entro il 15 di novembre prossimo, il soggetto usufruisce della dilazione per il canone RAI dovuto nell’anno 2013.
Il limite del reddito da considerare è quello relativo all’anno precedente a quello della richiesta; per i neopensionati la verifica deve essere effettuata rapportando all’intero anno la somma percepita nella mensilità in cui si presenta la domanda.
Una volta ricevuta la richiesta di rateizzazione e verificata la sussistenza delle condizioni necessarie, l’Ente ha tempo fino al successivo 15 gennaio per comunicare se la domanda è stata accolta. L’accettazione della richiesta comporta la rateizzazione, senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio fino al mese di novembre; la rateizzazione dovrà essere certificata nel modello CUD del pensionato e costituisce attestazione dell’avvenuto pagamento. Se la richiesta viene respinta, il contribuente dovrà provvedere al versamento indipendentemente.
L’Ente dovrà, poi, inviare l’elenco dei nominativi per i quali la domanda di dilazione è stata accolta all’Agenzia delle Entrate entro il successivo 20 gennaio e, ogni due mesi, notificare i dati di coloro per i quali è cessata la dilazione, quanto è stato trattenuto fino a quel momento, i motivi dell’interruzione e l’importo residuo da recuperare. Successivamente, nel mese di dicembre, dovrà trasmettere i nominativi degli abbonati per i quali è stato trattenuto l’intero importo del canone. Nel caso in cui, per cause diverse, come ad esempio un insufficiente importo o una sospensione della pensione, l’Ente non possa più trattenere le rate residue, lo stesso comunicherà al contribuente l’importo residuo che il pensionato dovrà autonomamente versare.
Gli Enti pensionistici versano l’importo trattenuto utilizzando il modello F24 Enti pubblici indicando i codici tributo istituiti con la Risoluzione 131/E/2010 e cioè:
- 393E denominato “Canone Rai – versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica – art. 38, c. 8, D.L. 78/2010”.
- 3935 denominato “Canone Rai – versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica – art. 38, c. 8, D.L. 78/2010”.
L’INPDAP, con nota n. 49/2010, ha fornito le istruzioni operative sulla rateizzazione in questione ed ha predisposto il seguente fac- simile per la richiesta della stessa e che è possibile scaricare direttamente cliccando qui.
Il richiedente può sottoscrivere il documento in presenza del funzionario addetto all’autenticazione della firma, oppure può inviarla per via telematica, posta, fax, firmata e accompagnata dalla fotocopia del suo documento di riconoscimento (art. 38, c. 1 del D.P.R. 445/2000). Se il documento d’identità non è più valido, dovrà dichiarare, sulla fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti, non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (art. 45, c.3 del D.P.R. 445/2000).
Rita Martin – Centro Studi CGN