Il ricalcolo degli acconti di novembre: come grava sulle tasche del contribuente

Il 30 novembre, scadenza prevista per il versamento del secondo (o unico) acconto d’imposta per l’anno 2012, molti contribuenti saranno alle prese con maggiori somme da versare per effetto dei ricalcoli previsti dai Decreti approvati durante l’anno.

In base al D.L. 16/2012, per l’anno 2012 il reddito degli immobili di interesse storico e artistico locati non si calcola più applicando la minore fra le tariffe d’estimo previste nella relativa zona censuaria. In tal caso, il reddito imponibile è pari al maggiore importo fra la rendita catastale rivalutata e il 65% del canone di locazione.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 19/E del 1 giugno scorso consente ai contribuenti IRPEF e IRES di versare il maggior acconto entro il 30 novembre (addizionali comprese), senza sanzioni, ma con l’applicazione degli  interessi del 4 per cento annuo, prevista per i pagamenti rateali.
Il contribuente dovrà, quindi, effettuare un ricalcolo della liquidazione delle imposte eliminando dal reddito complessivo  il reddito del fabbricato calcolato con la “vecchia” regola e determinare successivamente il reddito imponibile, costituito dal canone annuo di affitto ridotto del 35%. Su tale importo verrà quindi calcolato il maggior acconto dovuto.
Anche chi ha già presentato il 730 deve provvedere al ricalcolo e a un versamento integrativo tramite F24.

Esempio:

–        calcolo da dichiarazione secondo il metodo tradizionale

–       calcolo da dichiarazione secondo le nuove regole

A novembre il contribuente dovrà versare, oltre al secondo acconto ricalcolato di  Euro 1.128,00, anche quanto risulta dal seguente calcolo: Euro 792,00 (primo acconto ricalcolato) – Euro 396,00 (primo acconto versato) = Euro 396,00 maggiorato degli interessi del 4 per cento annuo calcolati dal 9/7.

Il versamento andrà effettuato con modello F24, distinguendo i due importi:

–       la differenza del primo acconto con codice 4033

–       il secondo acconto ricalcolato con codice 4034

È previsto il ricalcolo dell’acconto anche in caso di società in perdita sistemica e  in caso una società conceda beni aziendali in uso a soci e/o a familiari dell’imprenditore.

Società in perdita sistemica. I soggetti non “di comodo”, dovranno verificare l’esistenza di perdite nel triennio 2008-2011 e, in caso affermativo, considerarsi “di comodo” per il versamento dell’acconto. L’Amministrazione finanziaria ha disposto la presentazione di una istanza entro il termine di pagamento della seconda rata di acconto, dovuta per il 30 novembre 2012. L’accoglimento dell’istanza concede alla società il versamento al 30 novembre dell’acconto ricalcolato secondo le nuove disposizioni, e cioè con applicazione dell’IRES al 38 per cento.

I beni aziendali concessi in uso a soci e familiari dell’imprenditore, se hanno un corrispettivo annuo inferiore al normale valore di mercato, non sono deducibili per l’impresa e costituiscono invece un “reddito diverso” per il socio o il familiare, da considerare nella determinazione dell’acconto 2012. Il D.L. 138/2011 stabilisce che l’acconto è pari alla differenza fra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene.

La società non può dedurre tali beni, ma dovrà comunicare le generalità del socio o del familiare che li utilizza; la Comunicazione va effettuata entro il 31 marzo di ogni anno, ma per questo 2012 è slittata definitivamente al 15 ottobre.

Gli acconti 2012 (rideterminati come se la norma fosse in vigore già dallo scorso anno) possono essere versati in sede di II acconto, e cioè entro il 30/11, maggiorando l’importo che si sarebbe dovuto versare entro il 09/07 con gli interessi al 4 per cento annuo, ma senza l’applicazione di sanzioni.

Rita Martin – Centro Studi CGN