Le novità del modello 730/2011

FRONTESPIZIO

Le novità previste nel frontespizio riguardano l’eliminazione di due caselle:

  • Casi particolari addizionale regionale”: l’aliquota dell’addizionale regionale della Regione Veneto, per l’anno 2010, è fissata allo 0,9% per qualsiasi tipologia di reddito imponibile;
  • Domicilio per la notificazione degli atti”: per via di quanto stabilito dall’art. 38, comma 4, lett. a) del D.L. n. 78/2010, i contribuenti orientati a eleggere un domicilio fiscale diverso per la notificazione degli atti, dovranno inviare apposita comunicazione all’Ufficio competente a mezzo raccomandata A/R oppure in via telematica.

QUADRO A – Redditi dei terreni
Non vi sono novità da segnalare per quanto concerne i redditi dei terreni.
QUADRO B – Redditi dei fabbricati
E’ stata introdotta la colonna 8 denominata “Cedolare L’Aquila”. L’art. 2, comma 228, l. n. 191 del 23/12/2009 (finanziaria 2010), ha introdotto, in via sperimentale e per l’anno 2010, l’opzione per i proprietari di immobili abitativi ubicati nella provincia dell’Aquila, di applicare un’imposta sostitutiva del 20% sui redditi derivanti da contratti di locazione a canone “convenzionale”.
QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati
L’agevolazione sulle somme percepite per incremento della produttività è stata rinnovata per l’anno 2010. Tale agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 10% nel limite di Euro 6.000,00 lordi (quadro C – rigo C5).
E’ inoltre prorogata la detrazione prevista per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, riconosciuta dal sostituto d’imposta fino a 149,50 euro (quadro C – rigo C14).
QUADRO E – Oneri e spese
Per il periodo d’imposta 2010 non sono state prorogate le seguenti agevolazioni:

  • detrazione per autoaggiornamento e formazione docenti;
  • detrazione per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico;

Sono protratte, invece, le seguenti detrazioni:

  • detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia (quadro E – righi da E33 a E36);
  • detrazione del 55% per le spese di interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti (quadro E – righi da E38 a E40).

QUADRO F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Si segnalano le seguenti novità presenti nelle sezioni IV e VI nonché la nuova sezione IX.
Nella sezione IV – “Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali” rigo F5 colonna 1 “Eventi eccezionali”, sono stati introdotti i seguenti codici per eventi calamitosi:

  • 5 – per i contribuenti coinvolti dagli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010;
  • 6 – per i contribuenti interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
  • 8 – per i contribuenti interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno riguardato le regioni Emilia – Romagna, Liguria e Toscana nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010;
  • 9 – per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali (in precedenza veniva utilizzato il cod. 5)

Nella sezione VI – “Soglie di esenzione addizionale comunale”, ai righi F7 e F8 sono state inserite le seguenti nuove caselle:

  • “Aliquota agevolata” relativa al saldo addizionale comunale 2010 (rigo F7);
  • “Aliquota agevolata” relativa all’acconto addizionale comunale 2011 (rigo F8);
  • “Altre agevolazioni”.

Si precisa che la sezione VI deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei comuni che hanno stabilito una soglia di esenzione o un’aliquota agevolata con riferimento a particolari condizioni soggettive.
E’ stata introdotta la sezione IX “Richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009″ (quadro F – rigo F13).
I lavoratori dipendenti che negli anni 2008 e/o 2009 hanno percepito compensi per lavoro notturno o prestazioni di lavoro straordinario riconducibili ad un incremento di produttività, possono richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate nel caso in cui i compensi siano stati assoggettati a tassazione ordinaria anziché all’imposta sostitutiva del 10% (vedi risoluzione n. 83/2010 dell’Agenzia delle entrate).
Il rimborso può essere richiesto:

  • per l’anno 2008 se il reddito percepito nel 2007 non è superiore ad Euro 30.000,00;
  • per l’anno 2009 se il reddito percepito nel 2008 non è superiore ad Euro 35.000,00.

Il rimborso NON può essere richiesto:

  • nel caso in cui sia già stato richiesto mediante istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate;
  • nel caso in cui sia stata presentata dichiarazione integrativa per gli anni 2008 e/o 2009 per far valere la tassazione più favorevole.

QUADRO G – Crediti d’imposta

E’ stata introdotta la nuova sezione II “Credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione”.
I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie in determinate situazioni, o per l’acquisto della prima casa) un’anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata, con la possibilità di reintegrare in un momento successivo il fondo.
La reintegrazione può avvenire in un’unica soluzione oppure mediante contribuzioni anche annuali per importi che possono eccedere il limite di Euro 5.164,57. Sulla parte eccedente l’indicato limite è previsto un credito d’imposta.
Nella sezione IV “Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo” sono state aggiunte le seguenti Colonne:

Rigo G5

  • Colonna 2: per indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2010
  • Colonna 4: per indicare il credito d’imposta che non ha trovato capienza nella precedente dichiarazione;

Rigo G6

  • Colonna 3: indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2010.

Inserimento nel quadro G della nuova sezione VI “Credito d’imposta per mediazioni”
Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto alle parti che si sono avvalse della mediazione per la definizione di una controversia civile o commerciale e legato all’indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgerla. Una volta stabilito l’importo spettante, che sarà pari a € 500,00 euro in caso di successo e ridotto della metà in caso contrario, questo deve essere indicato dal contribuente in dichiarazione dei redditi.Il credito d’imposta sarà utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa al soggetto interessato dal Ministero della Giustizia che dovrà pervenire entro il 30 maggio 2011. Il credito potrà essere usufruito solo nelle seguenti modalità:

  • in compensazione tramite Mod. F24;
  • in diminuzione dell’IRPEF per chi non è titolare di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Autore: Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN