Sostituire la vecchia caldaia o installare la stufa a pellet prima dell’inverno potrebbe essere un’ottima idea. Oggi il fisco restituisce, in 10 anni, metà della spesa sostenuta, l’altra metà può essere “coperta” tagliando il costo della bolletta del riscaldamento.
Sia lo sconto del 50% sulle ristrutturazioni che del 55% per il risparmio energetico si applicano solo alle spese sostenute entro il 30 giugno 2013. Dal 1° luglio si tornerà al 36%. È vero che la filiera delle imprese di costruzioni ha richiesto la stabilizzazione del 55% e che da tempo siamo abituati a continue proroghe delle agevolazioni, ma chi ha già una mezza idea su come rinnovare la propria casa fa bene ad attivarsi subito.
Oltre ai grandi interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e di manutenzione straordinaria per i quali è necessario richiedere abilitazioni comunali o effettuare le dovute comunicazioni, sono agevolati anche molti piccoli interventi. Tra questi ultimi rientrano sicuramente le spese finalizzate al conseguimento di risparmi energetici. Interventi che normalmente non richiedono l’apertura di un cantiere e possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette.
Alcune esempi di spese per le quali possiamo ottenere lo sconto del 50% sono:
- la caldaia;
- la stufa a pellet;
- la termocucina;
- il caminetto;
- il condizionatore.
Ovviamente, affinché in quest’ultimo caso si possa parlare di intervento volto al risparmio energetico, è necessario che il condizionatore sia utilizzabile anche ai fini del riscaldamento per la stagione invernale, a integrazione o sostituzione dell’impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato già esistente.
Per questi piccoli interventi effettuati sulle singole abitazioni, i documenti da produrre sono:
- le fatture/ricevute comprovanti le spese sostenute;
- copia del bonifico bancario o postale dal quale risulti il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico stesso oltre che la causale del versamento (indicando il riferimento di legge art.16 bis D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986);
- le ricevute di pagamento ICI, se dovuta (in futuro l’IMU);
- il consenso del proprietario dell’immobile, quando le opere sono eseguite dal detentore (inquilino, comodatario eccetera);
- la comunicazione preventiva alla Asl (questo documento non è necessario ai sensi dell’articolo 99 del decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, in presenza di un cantiere per lavori che non superano i 200 uomini/giorni con un’unica impresa, mentre è sempre necessaria in presenza, anche non contemporanea, di più imprese);
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente;
- idonea documentazione quale, ad esempio, anche la scheda tecnica del produttore della stufa, caldaia, ecc. che attesti i citati requisiti energetici.
Gli interventi di risparmio energetico sono agevolati anche con la detrazione del 55% ma in questo caso l’agevolazione è più selettiva e individua specifiche tipologie:
- riqualificazione energetica su edifici esistenti;
- interventi su strutture opache ed infissi;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Quest’ultima voce comprende anche le spese per la sostituzione della caldaia ma limitatamente con modelli a condensazione. La detrazione compete inoltre sugli interventi:
- di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
- di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Sono tutti interventi che possono beneficiare anche della detrazione del 50% ma ovviamente le stesse spese non potranno godere di entrambe le tipologie di detrazione.
La procedura e la documentazione per ottenere lo sconto del 55% è leggermente più complessa.
Relativamente ai citati interventi di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, è necessario che il contribuente conservi:
- copia dell’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 KW l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei requisiti previsti. Tale certificazione deve essere corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto. Il D.M. 6 agosto 2009 ha previsto che l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, ovvero resa nella relazione attestante la rispondenza alle norme sul contenimento energetico degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti;
- l’attestato di certificazione/qualificazione energetica dell’edificio. L’art. 31 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, in vigore dal 15 agosto 2009, ha abolito l’obbligo di produrre l’attestato di qualificazione energetica per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Pertanto, gli interventi realizzati dal 15 agosto 2009 tale certificazione non è più richiesta;
- copia della ricevuta relativa all’invio della documentazione all’ENEA della scheda informativa relativa agli interventi realizzati e l’attestato di certificazione/qualificazione energetica, se richiesto;
- le fatture/ricevute comprovanti le spese sostenute;
- copia del bonifico bancario o postale dal quale risulti il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico stesso oltre che la causale del versamento (indicando il riferimento di Legge n. 296/2006);
- comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta;
- qualora i lavori siano eseguiti dal detentore dell’immobile è necessario che lo stesso conservi anche la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori rilasciata dal possessore dell’immobile.
Adriano Perosa – Centro Studi CGN