Il nuovo redditometro (denominato Redditest) partirà solo a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 2013. L’ufficialità dell’uso del nuovo strumento, si avrà, però, solo non appena sarà emanato il il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze previsto dal quinto comma dell’articolo 38 del D.P.R. n. 600 del 73 nella versione novellata dal già citato D.L. n. 78 del2010. Tale decreto avrà il compito di recepire tutte le voci di spesa e le variabili di stima che saranno utilizzate per i calcoli del nuovo Redditest.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate, il decreto del Ministro dell’Economia, anche se verrà emanato a fine 2012, non rileverà per gli accertamenti effettuati sugli anni pregressi al periodo d’imposta in corso al 2009. Al contrario, però, essendo il Redditest la versione “evoluta” del redditometro, potrebbe rappresentare un’arma a disposizione dei contribuenti alle prese con accertamenti da redditometro notificati fino al periodo d’imposta 2008.
Sempre secondo quanto precisato dalle Entrate, nella fase iniziale saranno selezionate soltanto le posizioni che evidenziano maggiori incongruenze fra l’ammontare delle spese sostenute (e appartenenti al paniere di oltre 100 voci di spesa dalle famiglie italiane) e l’ammontare dei redditi complessivi netti della famiglia. Successivamente, lo strumento, una volta affinato, potrà essere utilizzato anche per intercettare i minori scostamenti.
Il nuovo accertamento sintetico si comporrà di due fasi distinte: una fase iniziale (e quindi preventiva) e una successiva all’emissione dell’avviso di accertamento.
Nella fase iniziale l’ufficio chiederà al contribuente di fornire chiarimenti in ordine allo scostamento evidenziato. L’obiettivo, infatti, è quello di integrare i dati relativi ai redditi e alle spese sostenute già in possesso dell’Erario. In questa fase iniziale, il contribuente potrà giustificare tale scostamento con la presenza di redditi non assoggettati a tassazione, di redditi soggetti a ritenuta alla fonte, di finanziamento da parte di familiari o da parte di terzi per il sostenimento delle spese o con la presenza di altri mezzi giustificativi purché di tipo documentale. È importante ricordare che per ciò che riguarderà le spese di maggior ammontare, come le spese per viaggi o per scuole private, sarà essenziale conservare le ricevute o le tracce bancarie dei pagamenti effettuati.
Nella fase successiva, invece, il contraddittorio avverrà in sede di accertamento con adesione e sarà finalizzato a ricostruire il reddito complessivo del nucleo familiare nell’ottica di una definizione dello stesso.
Sulla base di quanto precisato dall’Agenzia delle entrate, i tassi più significativi di irregolarità emergono nelle categorie dei redditi d’impresa e del lavoro autonomo, sebbene le irregolarità siano presenti anche in fenomeni riconducibili a redditi da locazione omessi e a redditi di lavoro dipendente percepiti “in nero”.
Stante il nuovo scenario, quindi, è da ritenere che un significativo numero di nuclei familiari potrà essere sottoposto ad accertamento se, a fronte di rilevanti spese sostenute, dichiarano redditi modesti o quasi nulli.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN