Non sempre le spese di ammodernamento del bagno sulle singole abitazioni sono agevolate. Dobbiamo infatti prestare attenzione all’intervento che intendiamo effettuare e al permesso o comunicazione edilizia necessaria.
La sostituzione di piastrelle, di sanitari o la tinteggiatura delle pareti, in quanto tali, non sono lavori per i quali possiamo ottenere la detrazione del 50%. Al contrario gli stessi interventi effettuati nell’ambito di un più complesso insieme di lavori di rifacimento completo del bagno comprensivo delle tubazioni risultano agevolati.
In altri termini le spese sono agevolate nell’ipotesi in cui possiamo inquadrare i nostri lavori nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria (articolo 3 comma 1, Dpr 380/2001) e non anche per i semplici interventi di manutenzione ordinaria. In sostanza, se viene rifatto integralmente il bagno con la sostituzione di impianti, apparecchiature o tubature rientriamo nella manutenzione straordinaria. In questo caso, tutti gli interventi inerenti il ripristino del fabbricato, ivi comprese le piastrelle, i sanitari, la tinteggiatura o la parte in muratura, rientrano tra le spese che concorrono alla determinazione dell’importo detraibile. Similmente, la realizzazione di nuovo servizio igienico interno che non vada a modificare i volumi e le superfici è considerato lavoro di manutenzione straordinaria per il quale possiamo fruire delle detrazioni.
Da tenere presente che:
- gli interventi di manutenzione ordinaria (non agevolati) sono attività in edilizia totalmente libera, ovvero interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione;
- le opere di manutenzione straordinaria per le quali possiamo fruire della detrazione sono realizzabili attraverso comunicazione al Comune di inizio attività “asseverata”, ossia corredata da una relazione a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Sotto il profilo urbanistico occorre sempre verificare cosa prevede il regolamento edilizio del Comune in cui è sito il fabbricato.
Ovviamente nell’ambito di un ancora più ampio insieme di interventi di ristrutturazione edilizia dell’edificio, le citate spese possono comunque beneficiare della detrazione del 50%.
Verificata la detraibilità delle spese che intendiamo affrontare, preoccupiamoci di conservare la seguente documentazione:
- le fatture/ricevute comprovanti le spese sostenute;
- copia del bonifico bancario o postale dal quale risulti il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico stesso oltre che la causale del versamento (indicando il riferimento di legge art.16 bis D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986);
- le ricevute di pagamento ICI, se dovuta (in futuro l’IMU);
- il consenso del proprietario dell’immobile, quando le opere sono eseguite dal detentore (inquilino, comodatario eccetera);
- la comunicazione preventiva alla Asl (questo documento non è necessario ai sensi dell’articolo 99 del decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, in presenza di un cantiere per lavori che non superano i 200 uomini/giorni con un’unica impresa, mentre è sempre necessaria in presenza, anche non contemporanea, di più imprese);
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
Per questi interventi l’aliquota IVA è del 10%. La Finanziaria 2010 (Legge n. 191/2009) ha stabilito che l’aliquota agevolata del 10% possa essere applicata in maniera permanente per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (quali quelli previsti alla voce n. 127 -terdecies della tabella A, parte III allegata al D.P.R. n.633/1972), ma non nel caso dell’acquisto diretto dei beni da parte del proprietario dell’immobile. Per applicare l’aliquota agevolata è necessario che la cessione di beni avvenga nell’ambito del contratto di appalto.
Da evidenziare la possibile presenza dei cosiddetti beni significativi tassativamente elencati dal D.M. 29 dicembre 1999, tra i quali rientrano sanitari e rubinetterie da bagno. L’acquisto di questi beni è soggetto all’aliquota agevolata al 10% solo fino a concorrenza del valore della manodopera impiegata nell’esecuzione dei lavori (circolare 71/E del 2000). L’eventuale parte eccedente deve essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 21%. In fattura il corrispettivo del valore dei beni significativi e quello richiesto per la relativa installazione dovranno essere indicati separatamente.
Adriano Perosa – Centro Studi CGN