È in scadenza il prossimo 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA dovuto all’Erario per l’anno d’imposta in corso. L’importo è dovuto dai contribuenti IVA con periodicità mensile o trimestrale, in base alle metodologie di calcolo sotto evidenziate.
L’art.6, comma 2 della Legge 405/1990 prevede che i contribuenti che effettuano le liquidazioni e i versamenti periodici con cadenza mensile ai sensi dell’art. 27 del DRP 633/72 debbano corrispondere, entro il 27 dicembre di ciascun anno, a “titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso”, un importo calcolato in percentuale sul versamento effettuato o che doveva essere effettuato per il mese di dicembre dell’anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso. Il saldo residuo dell’IVA dovuta dovrà comunque essere versato entro il 16 gennaio.
Il medesimo obbligo è previsto per i contribuenti che versano l’imposta con cadenza trimestrale. In questo caso, si farà riferimento al versamento effettuato o che doveva essere effettuato con la dichiarazione annuale dell’anno precedente o, se inferiore, a quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all’anno in corso. Il saldo residuo dell’IVA dovuta dovrà essere versato entro il 16 marzo.
Il contribuente può determinare l’acconto dovuto, scegliendo quello a lui più conveniente, in base ai seguenti criteri:
1) storico, quello più utilizzato, secondo il quale il versamento da effettuare risulta pari all’88% dell’Iva dovuta nella liquidazione:
- periodica di dicembre 2010, nel caso di contribuenti mensili;
- annuale 2010, nel caso di contribuenti trimestrali;
- periodica (4° trimestre 2010), nel caso di contribuenti trimestrali “speciali”;
2) previsionale, adottato normalmente da chi prevede una liquidazione periodica o annuale con un debito inferiore rispetto a quello dell’anno precedente. In questo caso il contribuente calcolerà l’88% dell’imposta basandosi sulle prospettive di realizzo fino al 31 dicembre. È importante che il contribuente conosca con sufficiente certezza gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell’anno. Proprio perché si tratta di un importo previsto, infatti, potrebbe incorrere in errore ed essere sanzionato per carente versamento a titolo di acconto;
3) analitico, che consiste nel calcolare l’acconto dovuto sulla base di una apposita liquidazione che considera le operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre: si tratta di una liquidazione periodica “aggiuntiva”, basata su dati effettivi, il cui saldo (se a debito) darà la misura dell’acconto dovuto. Questo metodo di calcolo dell’acconto IVA è utilizzato, in quanto più conveniente, da quei contribuenti che presentano un debito IVA inferiore rispetto a quello determinato con il metodo storico. Rispetto al metodo previsionale ha il vantaggio di non esporre il contribuente al rischio di sanzioni in caso di versamento insufficiente.
Esempio
Applicando il metodo storico, l’acconto dovuto, pari all’88% dell’importo di riferimento, è da individuarsi in relazione alla periodicità:
– Considerando una periodicità mensile, deve essere verificato l’importo del saldo a debito relativo alla liquidazione del mese di dicembre dell’anno precedente (rigo VH12 della dichiarazione IVA)
Sull’importo di Euro 15.000,00 dovrà essere calcolato l’88% (Euro 13.200,00)
– Considerando una periodicità trimestrale, deve essere verificato l’importo a debito scaturito dalla dichiarazione del periodo d’imposta precedente, dato dalla somma del saldo e dell’acconto a cui va sottratto l’importo degli interessi trimestrali dovuti in sede di dichiarazione annuale (rigo VL38-VL36+VH13)
Sull’importo così calcolato (2.076.0 – 21,00 + 500,00) pari a Euro 2.555,00 dovrà essere calcolato l’88% (Euro 2.248,40).
Modalità di versamento
Il versamento dell’acconto IVA deve essere effettuato, in modalità esclusivamente telematica, entro il 27 dicembre di ogni anno e non è rateizzabile.
Il codice tributo per i contribuenti mensili è il 6013.
Il codice tributo per i contribuenti trimestrali è il 6035 (questi ultimi non dovranno maggiorare l’importo degli interessi dovuti normalmente in sede di liquidazione, pari all’1%).
L’importo può essere compensato con gli eventuali crediti d’imposta ed altre imposte e contributi. In sede di dichiarazione annuale, l’importo versato in acconto andrà detratto dal totale dell’IVA dovuta al rigo VH13.
Se è variata la periodicità con la quale il contribuente effettua le liquidazioni d’imposta rispetto all’anno precedente, occorre distinguere:
1) passaggio da versamento trimestrale a mensile; in questo caso l’acconto deve essere calcolato su 1/3 dell’imposta versata per il trimestre che va dal 1 ottobre al 31 dicembre;
2) passaggio da versamento mensile a trimestrale; in questo caso l’acconto deve essere calcolato con riferimento alle liquidazioni mensili degli ultimi tre mesi (1/10-31/12).
Sanzioni e Ravvedimento operoso
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di acconto si applica una sanzione amministrativa del 30% della somma non versata più gli interessi di mora. Qualora il contribuente intenda avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, può versare:
- entro 30 giorni (cioè entro il prossimo 26 Gennaio) l’imposta o la differenza non versata, la sanzione del 3% (cioè 1/10 del 30%) più gli interessi nella misura del 2,5% annuo con maturazione giornaliera (ravvedimento breve);
- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, la sanzione è del 3,75% (cioè 1/8 del 30%) più gli interessi nella misura del 2,5% annuo con maturazione giornaliera (ravvedimento lungo).
I codici da utilizzare per i versamenti tardivi nel modello F24 sono:
- 8904 per la sanzione
- 1991 per la quota interessi
Rita Martin – Centro Studi CGN