La start-up innovativa e l’iscrizione al registro imprese

Con l’art.25 del D.L. n.179/2012 – in vigore dal 20 ottobre 2012 – lo Stato ha adottato una normativa per supportare le aziende che promuovono l’innovazione tecnologica.

Queste imprese (società nuove o costituite da meno di 4 anni), che ormai abbiamo imparato a chiamare “start-up innovative”, iscrivendosi alla sezione speciale del registro imprese (previa verifica dei requisiti) godono di alcuni benefici. Per conoscere nel dettaglio quali sono le agevolazioni e i requisiti clicca qui.

Vediamo ora in pratica come funziona L’ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE

Innanzitutto bisogna premettere che, ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale, la sussistenza dei requisiti va attestata tramite un’autocertificazione  prodotta dal legale rappresentante della start-up e depositata presso l’ufficio del registro imprese.

1) ISCRIZIONE PER SOCIETÀ GIÀ COSTITUITA

La domanda di iscrizione nella sezione speciale si presenta in forma telematica tramite COMUNICAZIONE UNICA al Registro imprese, Agenzia delle Entrate, Inps e Inail e si produce utilizzando un modello “S5” indicando le informazioni richieste per la start-up nel quadro dell’attività prevalente dell’impresa:

  • attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo;
  • indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
  • indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
  • elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

Un ultimo gruppo di informazioni è necessario, se non è già stato comunicato al registro. In caso si integra il testo dell’“attività prevalente” con i dati:

  • elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;
  • elenco delle società partecipate.

È previsto l’obbligo di aggiornare le informazioni sopra descritte ogni 6 mesi.

Inoltre l’impresa presenterà una nuova autodichiarazione contestualmente al deposito del bilancio.

Da ricordare che le imprese già costituite alla data dell’entrata in vigore del decreto legge hanno tempo 60 giorni dalla medesima data per depositare presso il registro imprese l’autodichiarazione sul possesso dei requisiti e presentare la domanda di iscrizione alla sezione speciale.

2) ISCRIZIONE PER UNA NUOVA SOCIETÀ

La domanda di iscrizione nella sezione speciale (in aggiunta alla consueta ed obbligatoria iscrizione ordinaria) si presenta in forma telematica tramite COMUNICAZIONE UNICA al Registro imprese, Agenzia delle Entrate, Inps e Inail e si produce utilizzando i modelli “S1” e “S” per quel che riguarda gli aspetti tradizionali + in aggiunta il modello “S5”.

Il primo gruppo di informazioni è da indicare nel modello “S1” e “S”:

  • data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
  • sede principale ed eventuali sedi periferiche;
  • oggetto sociale;
  • elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità.

Le nuove informazioni previste per la start-up vanno invece indicate nel modello “S5” nel testo che descrive l’attività prevalente:

  • attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo;
  • indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
  • indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
  • elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

Si allegherà infine l’autocertificazione prevista dalla legge; sussiste l’obbligo di aggiornare le informazioni ogni 6 mesi e l’impresa presenterà una nuova autodichiarazione al momento del deposito del bilancio.

Maida Marrocchella – Centro Studi CGN