Dal 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le nuove regole per la fatturazione. Si tratta di alcune modifiche che rilevano ai fini del DPR 633/72 e che sono destinate a lasciare il segno sugli ordinari adempimenti di imprese e professionisti.
Nuovi obblighi di numerazione delle fatture. Possibilità di emettere una fattura semplificata. Nuovi elementi da indicare in fattura. Obbligo di emettere la fattura anche per le operazioni carenti del requisito della territorialità. Ampliamento del concetto di fattura elettronica.
Sono queste infatti le principali novità introdotte dal D.L. 216/2012, conosciuto come decreto “salva infrazioni”, pubblicato nella G.U. n. 288 del 11.12.2012, che recepisce la Direttiva Comunitaria n. 45/2010/UE.
Passiamo in rassegna le principali novità.
Cambia la modalità di numerazione della fattura. Le nuove regole prevedono adesso che la fattura (anche sotto forma di parcella, nota, conto, notula e simili) debba evidenziare un numero progressivo che la identifichi in modo univoco.
In altre parole, questo significa che il contribuente può scegliere tra due alternative: continuare la numerazione del 2012 (garantendo cosi l’irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento) oppure ricominciare la numerazione da 1 aggiungendo però l’anno di emissione (esempio 01/2013).
E arrivano anche i tanto attesi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013. La circolare precisa che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.
Quindi viene confermata la scelta di una delle due alternative sopra enunciate, ma viene anche prospettata una terza soluzione: continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data (elemento obbligatorio della fattura).
E’ stata introdotta la fattura semplificata. Si tratta, come evoca lo stesso nome, di una fattura a “contenuto ristretto”, ma limitata alle operazioni di importo complessivo non superiore a 100 euro ed alle note di variazioni.
Non è però consentito l’uso della fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie, né per le operazioni extraterritoriali nei confronti di soggetti passivi che siano debitori d’imposta in altri Stati comunitari.
Le semplificazioni che caratterizzano la fattura semplificata prevedono:
- la possibilità di riportare come dati del cessionario/committente solo il codice fiscale o la partita Iva;
- la possibilità di indicare in modo generico l’oggetto dell’operazione piuttosto di indicare la natura, la quantità e la qualità dei beni ceduti o dei servizi prestati
- la possibilità di indicare solamente l’ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata ovvero i dati che permettono di calcolarla.
Un’altra importante novità che la fattura deve recepire è l’indicazione del numero di partita Iva del cliente o del committente.
Nel caso di soggetto passivo comunitario si deve riportare il numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro;
Per le cessioni o prestazioni nei confronti dei privati, occorre riportare il codice fiscale del soggetto nazionale che agisce quale consumatore finale.
È divenuto obbligatorio, per i soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale, emettere fattura anche per le operazioni carenti del requisito della territorialità per questo territorialmente non soggette ad Iva.
In questi casi vanno riportate le diciture:
- “inversione contabile” se si tratta di operazione effettuata nei confronti di soggetti passivi debitori in un altro stato UE;
- “operazione non soggetta” se si tratta di operazione effettuata fuori dall’UE, indipendentemente dallo status del committente/cessionario.
Inoltre, al fine di favorire un uso sempre più ampio del documento elettronico, viene ampliato il concetto di “fattura elettronica” dando maggiore libertà agli operatori economici in ordine alle modalità da adottare a garanzia della genuinità della fattura elettronica. E’ utile ricordare però che il documento elettronico deve sempre garantire specifiche condizioni, quali l’autenticità dell’origine, l’integrità del suo contenuto, la leggibilità.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN