Gli inventari di fine anno delle merci in giacenza potrebbero rivelare differenze tra le risultanze contabili e quelle effettive. Potrebbe quindi emergere la questione relativa alla documentazione da porre in essere per regolarizzare fiscalmente tale situazione.
A proposito interviene l’art. 16 del D.P.R. 7.12.2001 n. 435 che, intervenendo sull’art. 2 c. 3 del D.P.R. n. 441-1997, ha previsto che la perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione (per es. denunciando il fatto alla Pubblica Sicurezza) o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445-2000.
Quest’ultima, resa entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza e conservata agli atti aziendali, dovrà indicare il valore complessivo dei beni (nel nostro caso perduti) e i criteri e gli elementi in base ai quali esso è stato determinato.
In buona sostanza la norma citata consente di vincere la presunzione di cessione in evasione d’imposte dei beni mancanti per calamità o furti nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni o in quelli dei suoi rappresentanti, sia relativamente a beni-merce che a beni strumentali.
Per esempio quindi, gli eventuali involontari ammanchi di merci, riscontrati in sede di inventario al 31 dicembre potranno, entro il successivo 30 gennaio:
– formare oggetto di denuncia ad un organo della Pubblica Amministrazione;
– formare oggetto di un’apposita dichiarazione che potrebbe assumere la forma di quella consultabile qui.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo