Con il provvedimento del 17.12.2012, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, unitamente alle istruzioni, per la richiesta di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2012 (per i soggetti solari, anni 2011 e precedenti), per la mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato.
Il modello per l’istanza di rimborso è stato approvato come previsto:
- dall’art. 2, commi da 1 a 1-ter, del D.L. 201/2011 (Decreto “Salva Italia”);
- dall’art. 4, comma 12, D.L. 16/2012 (decreto semplificazioni fiscali).
Il rimborso spetta per i versamenti effettuati nei 48 mesi precedenti la data di entrata in vigore del D.L. 201/2011, vale a dire il 28 dicembre 2011. Considerando che per il rimborso dei pagamenti in acconto rileva la data del relativo saldo, le istanze potranno riguardare i versamenti riferiti a partire dagli acconti versati nel 2007 (acconti di giugno e novembre 2007, che si considerano eseguiti alla data del saldo, quindi a giugno 2008).
La compilazione delle istanze di rimborso si presenta particolarmente impegnativa per via del lavoro amministrativo richiesto per il recupero dei dati e per la formulazione dei conteggi. Infatti, in primo luogo è necessario acquisire tutta la documentazione storica: dichiarazione modelli Unico IRPEF/IRES e IRAP, deleghe di pagamento, bilanci d’esercizio e conti economici, analisi delle spese per il personale e assimilato.
Passando ai conteggi, le verifiche riguarderanno i seguenti aspetti:
- Occorre determinare il costo del lavoro: il concetto che emerge è che l’ammontare della spesa a base dell’istanza di rimborso è praticamente l’importo del costo del lavoro e assimilato non dedotto ai fini IRAP. Assumono rilevanza le retribuzioni correnti, oneri sociali, accantonamenti TFR e ogni altro accantonamento attinente il rapporto di lavoro. Nel computo si comprendono i contratti a progetto e i compensi agli amministratori;
- Dall’importo totale iscritto a conto economico vanno sottratte le somme dedotte (c.d. cuneo fiscale) ai sensi della normativa vigente nei diversi esercizi riportato nella dichiarazione IRAP (si tratta delle deduzioni fisse per ogni lavoratore e dei contributi previdenziali e assicurativi, ulteriori deduzioni per attività di ricerca o casistiche particolari);
- Si determina poi l’IRAP derivante dal costo del personale applicando l’aliquota del 3,9% (o la diversa aliquota vigente nella regione);
- L’IRAP relativa al costo del personale indeducibile va rapportata all’IRAP dovuta;
- L’aliquota così determinata verrà applicata ai versamenti in acconto e a saldo dell’IRAP, per determinare l’IRAP ammessa in deduzione;
- Si passerà infine a determinare le minori imposte sui redditi di cui si chiederà il rimborso;
- “Ripetere l’esercizio per tutti gli anni”.
Per esempio:
- Costo del lavoro e assimilato pari a 1.000.000, di cui 700.000 per retribuzioni e 300.000 per contributi;
- Deduzioni ai fini IRAP pari a 400.000;
- Costo del lavoro indeducibile pari a 600.000 (1.000.000 – 400.000);
- IRAP relativa al costo del personale indeducibile: 600.000 x 3,9 = 23.400
- IRES versata a seguito dell’indeducibilità dell’IRAP relativa a l personale: 23.400 x 27,5% = 6.435.
In maniera analitica, tale importo è determinato dai seguenti passaggi:
- Imponibile IRES ipotetico: 100.000
- IRES versata: 100.000 x 27,5% = 27.500
- Imponibile IRES rideterminato: 100.000 – 23.400 = 76.600
- IRES rideterminata: 76.600 x 27,5% = 21.065
- Rimborso spettante: 27.500 – 21.065 = 6.435
L’imposta deducibile va determinata al netto di quella già dedotta forfettariamente (10% IRAP versata ) solo se non sono stati sostenuti interessi passivi indeducibili. In caso di sostenimento di entrambe le componenti (interessi passivi e costo del lavoro indeducibili), è possibile cumulare la deduzione IRAP riferita al costo del personale con quella del 10%.
Le domande possono essere inviate esclusivamente con modalità telematiche, a partire dalle ore 12.00 di un calendario prestabilito per area geografica in cui il contribuente ha il proprio domicilio fiscale (si partirà dalle Marche il prossimo 18 gennaio per finire il 15 marzo 2013 con le province di Brescia, Cremona e Mantova).
Per le istanze pervenute nei termini (entro le ore 24.00 del 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica), l’Agenzia delle Entrate provvederà a soddisfare le richieste di rimborso a partire dal periodo di imposta 2007 per poi passare agli anni successivi. Nell’ambito del medesimo periodo d’imposta la priorità dei rimborsi segue l’ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici con riferimento alla competenza territoriale degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
È bene precisare, quindi, che in caso di insufficienza dei fondi (la stima dei rimborsi ammonta a 3 miliardi di euro a fronte di un solo miliardo di fondi disponibili), si garantiranno i rimborsi a tutti i contribuenti per anno di riferimento e in ogni caso in maniera prioritaria rispetto alla liquidazione dei rimborsi relativi agli anni successivi. Qualora le disponibilità finanziarie di un esercizio non consentano di erogare integralmente i rimborsi, si procederà proporzionalmente rispetto all’ammontare complessivo dei rimborsi liquidati.
La trasmissione dell’istanza prima dell’apertura ufficiale non comporta l’invalidità della stessa, bensì l’attribuzione dell’ultima posizione nella graduatoria di priorità.
Si ricorda, infine, che anche coloro che hanno presentato l’istanza “cartacea” al 2 marzo 2012, dovranno trasmettere in via telematica la richiesta di rimborso.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN