L’acquisto, la costruzione o ristrutturazione del box e in alcune ipotesi anche l’ampliamento sono spese per le quali è prevista la possibilità di fruire della detrazione del 36% elevata al 50% dal 26 giugno scorso (data di entrata in vigore del D.L. 83/2012) e fino al 30 giugno 2013.
Per tutte le citate spese è necessario porre attenzione alla data del bonifico. Non è rilevante la data dell’atto di acquisto o della fattura, tutti i bonifici effettuati tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013 godono della detrazione maggiore del 50% con un limite massimo di spesa agevolata che passa da euro 48.000,00 ad euro 96.000,00.
Vediamo nello specifico quali sono le spese agevolate. La detrazione si rende applicabile per l’acquisto del box o posto auto pertinenziale di nuova costruzione, ceduto dall’impresa costruttrice (risoluzione 166/E del 20 dicembre 1999). L’acquisto può avvenire anche in un momento non incluso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, ma se il bonifico risulta effettuato entro questo periodo, la detrazione è pari al 50%. In questo caso i pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario o postale (bonifico da cui risultino il codice fiscale dell’acquirente, la partita IVA dell’impresa, la causale e il riferimento di legge sulle ristrutturazioni edilizia).
La detrazione non sarà pari al totale fattura di acquisto del box o posto auto, ma limitata al 50% delle spese di realizzazione sostenute dall’impresa costruttrice appositamente attestate con dichiarazione da rilasciarsi all’acquirente (prezzo di acquisto al netto del valore dell’area, del profitto di impresa e delle spese generali non imputabili al singolo box). L’impresa dovrà pertanto certificare il costo di costruzione del box o posto auto.
E’ necessario prestare particolare attenzione al versamento di acconti. In assenza di un contratto preliminare di vendita regolarmente registrato, da cui risulti la destinazione funzionale del box a servizio dell’immobile e nell’ipotesi in cui il corrispettivo sia pagato prima del rogito, l’acquisto dell’autorimessa non può beneficiare della detrazione, anche se la stipula del contratto definitivo è avvenuta nel medesimo periodo d’imposta di pagamento di tali importi (risoluzione n. 38/E del 8 febbraio 2008, risoluzione n. 7/E del 13 gennaio 2011). In altri termini è necessario porre attenzione a tutti i pagamenti effettuati prima dell’atto di acquisto. In mancanza di un preliminare registrato non è possibile beneficiare della detrazione.
E’ frequente anche l’ipotesi in cui il pagamento venga effettuato lo stesso giorno, ma in un orario antecedente a quello della stipula dell’atto di acquisto del box (o comunque dell’immobile abitativo e del box pertinenziale). In questa situazione l’Agenzia delle entrate ha chiarito che è possibile fruire della detrazione del 36% (oggi 50%), in presenza, naturalmente, di tutti gli altri requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.
La detrazione può essere attribuita interamente ad uno solo degli acquirenti del box pertinenziale (comproprietario) a condizione che le fatture di appalto siano intestate solo a lui che ha sostenuto al 100% le spese, così come nei bonifici bancari o postali sia indicato il suo codice fiscale (soggetto beneficiario della detrazione).
Differente la situazione in cui si decida di costruire un nuovo box o posto auto presso la propria abitazione. Nel caso di costruzione del box pertinenziale la detrazione spetta su tutte le spese sostenute per la costruzione del box stesso. In questo caso è necessario possedere le abilitazioni comunali previste dal regolamento edilizio, fatture/ricevute, bonifici (da cui risultino il codice fiscale dei soggetti beneficiari della detrazione, la partita IVA dell’impresa, la causale e il riferimento di legge sulle ristrutturazioni edilizia), la comunicazione alla Asl (se prevista). Sono detraibili anche le spese sostenute per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, l’IVA, i diritti per le autorizzazioni e le concessioni edilizie nonché gli oneri di urbanizzazione. L’agevolazione è prevista anche nella situazione in cui si intende costruire un secondo o comunque un ulteriore box o posto auto.
La detrazione del 50% si applica anche per gli interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria del box e posti auto ma più in generale su tutti i lavori eseguiti sulle pertinenze. Il vincolo pertinenziale deve essere presente da prima dell’inizio dei lavori. Come per la costruzione anche in questo caso è necessario possedere le abilitazioni comunali previste dal regolamento edilizio, fatture/ricevute, bonifici (da cui risultino il codice fiscale dei soggetti beneficiari della detrazione, la partita IVA dell’impresa, la causale e il riferimento di legge sulle ristrutturazioni edilizia), la comunicazione alla Asl (se prevista).
Per quanto riguarda la detraibilità di eventuali lavori di ampliamento sono utili alcune considerazioni. In presenza di ristrutturazione di un edificio esistente con ampliamento dello stesso, la detrazione del 50% compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura una nuova costruzione non agevolata con la detrazione del 50% (risoluzione 4/E del 4 gennaio 2011). Per determinare la quota di spesa detraibile è necessario individuare le spese riferibili alla porzione esistente del fabbricato, mediante un criterio di ripartizione proporzionale, basato sulle quote millesimali.
Sull’ampliamento per la costruzione del box auto possiamo fissare alcune distinzioni rispetto alla regola generale. La realizzazione ex novo del box o posto auto pertinenziale è l’unico intervento di nuova costruzione agevolato con la detrazione del 36-50%. Quindi, in assenza di un pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate, non si vede ragione valida per escludere l’ampliamento dell’immobile per la realizzazione di un box pertinenziale dallo sconto fiscale proprio in quanto intervento di nuova costruzione.
Adriano Perosa – Centro Studi CGN