L’art. 6 del D.P.R. n. 633/72 disciplina, in materia di IVA, il momento dell’effettuazione dell’operazione e dunque il momento rilevante ai fini dell’esigibilità dell’imposta.
In particolare, il primo comma del suddetto art. 6 stabilisce un principio generale per cui la cessione dei beni si considera effettuata (e per questo rilevante, come stabilito dal comma 5 dell’art. 6, ai fini dell’esigibilità dell’IVA) per i beni mobili all’atto della consegna o spedizione, per i beni immobili all’atto traslativo della proprietà. Il terzo comma, invece, stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento.
Esistono però delle eccezioni. In particolare il comma 5 del medesimo art. 6 prevede il differimento dell’esigibilità dell’IVA per le operazioni effettuate nei confronti di specifici soggetti, quali Stato ed Enti Statali, Camere di Commercio, Istituti Universitari, Unità Sanitarie Locali, ecc. In sostanza, i cedenti e/o prestatori possono posticipare l’esigibilità dell’IVA dovuta sulle fatture relative alla cessione dei beni o alla prestazione di servizi al momento dell’effettivo incasso, evitando in tal modo di impiegare risorse finanziarie per anticipare l’IVA su vendite o prestazioni non ancora incassate.
Ma la novità importante è che con l’art. 7 del Decreto Legge n. 185/2008, convertito nella Legge n. 2/2009, tale regime, detto dell’”IVA per cassa”, è stato esteso alla generalità dei soggetti IVA prevedendo che: “…le disposizioni dell’art.6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. 633/72, si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione…”.
L’intento della norma è evidentemente il medesimo che aveva ispirato l’art. 6 del D.P.R. n. 633/72: evitare ai soggetti IVA di dover anticipare il versamento dell’imposta all’Erario rispetto al momento di effettivo pagamento, da parte del cliente, del corrispettivo.
Possono usufruire del regime dell’ “IVA per cassa” coloro che:
– operino nell’esercizio di impresa, arte o professione ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 633/72;
– effettuino cessioni di beni o prestazioni di servizi, imponibili nel territorio dello Stato, nei confronti di cessionari o committenti esercenti l’attività di impresa, arte o professione;
– nell’anno precedente abbiano realizzato un volume d’affari inferiore a Euro 200.000,00.
Sono escluse tassativamente dall’applicabilità del regime dell’IVA per cassa:
– le operazioni effettuate verso consumatori privati;
– le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge);
– le operazioni effettuate verso soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA (regime del margine, editoria, regime delle agenzie di viaggi, ecc.).
Il legislatore ha comunque introdotto un limite temporale al differimento dell’esigibilità dell’imposta. L’art. 7, infatti, specifica che “l’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione”.
L’opzione per il differimento dell’esigibilità dell’IVA deve essere esercitata mediante indicazione in fattura della seguente annotazione: “Operazione IVA con esigibilità differita ai sensi dell’art.7, D.L. 29 novembre 2008, n.185, conv. in Legge n.2/2009”.
La fattura deve essere registrata secondo le consuete modalità, prestando però attenzione all’imposta che dovrà essere computata nella liquidazione periodica relativa al mese/trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo, o comunque entro il termine di un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione. Nel caso in cui il corrispettivo sia incassato solo in parte, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica per un importo corrispondente al rapporto tra la somma incassata e il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Conseguentemente, il cessionario/committente che riceve la fattura a esigibilità differita deve numerare la fattura, annotarla nell’apposito registro IVA acquisti e dare evidenza della data di pagamento della fattura fino alla quale è differita la detrazione.
In dichiarazione, nel campo 1 del rigo VE36, va indicato l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nell’anno con IVA esigibile negli anni successivi, in modo che questi importi partecipino al volume d’affari dell’anno 2010 senza tenere conto della relativa IVA per la quale non si è verificato il presupposto dell’esigibilità. Nel campo 2 del medesimo rigo VE36 va, invece, distintamente indicato l’ammontare delle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 185/2008.
Analogamente a quanto precisato per il quadro VE, le fatture ricevute nel 2010 con IVA a esigibilità differita dovranno essere riportate nel quadro VF. Nel campo 1 del rigo VF18, va indicato l’importo complessivo degli acquisti con IVA esigibile in anni successivi annotati nel 2010, rispetto ai quali nello stesso anno non si è verificata l’esigibilità dell’imposta. Nel campo 2 del medesimo rigo VF18 deve invece essere indicato l’ammontare degli acquisti da soggetti che si sono avvalsi delle disposizione di cui all’art. 7 del D.L. n. 185/2008.
Autore: Giovanni Fanni – Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti