L’ISEE, indicatore della situazione economica equivalente, sta assumendo sempre maggiore importanza tra i servizi offerti dagli studi professionali ai propri clienti. Attualmente è al centro di una proposta di riforma che difficilmente vedrà la sua attuazione in questa legislatura. Nell’attesa, cerchiamo comunque di fornire alcuni utili suggerimenti per la compilazione della DSU in modo semplice, veloce e professionale.
L’ISEE rappresenta lo strumento principale per l’accesso alle prestazioni sociali e di pubblica utilità, nazionali e locali, la cui erogazione, misura o costo sono rapportati alla condizione economica e reddituale del cittadino e del suo nucleo familiare. Rette asili nido, esenzione ticket farmaceutici, borse di studio, tasse universitarie, rateizzazione cartelle esattoriali Equitalia, rappresentano solo alcuni dei tanti campi di applicazione di questo equo indicatore.
Ecco alcuni utili indicazioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica:
1) Fissare orari e giorni prestabiliti dedicati alla compilazione dell’ISEE, nei quali ricevere i contribuenti, solo previo appuntamento, in modo da non creare intralci o rallentamenti all’attività ordinaria dello studio.
2) Fornire al contribuente l’elenco della documentazione necessaria alla compilazione della dichiarazione ISEE, illustrando e approfondendo elementi e contenuti necessari alla compilazione della DSU. Anche nel caso di contatto via telefono, è utile richiedere al cittadino un indirizzo mail da utilizzare non solo per l’invio dell’elenco dei documenti necessari ma anche per richiedere ulteriori informazioni o farsi anticipare la documentazione stessa ai fini della compilazione.
3) Chiedere al contribuente per cosa viene richiesto l’ISEE e, se previste, quali sono le ulteriori ISEE – Prestazioni richieste, come ad esempio l’ISEEU. È sempre opportuno invitare il cittadino ad una attenta lettura dei bandi e avvisi pubblicati dagli enti, nei quali vengono riportate tutte le informazioni necessarie alla presentazione della domanda di accesso al beneficio richiesto.
4) Richiedere al contribuente eventuali termini, scadenze e modalità di presentazione della DSU e/o ISEE-prestazioni all’ente richiedente. Non è compito del professionista, che in questo caso opera come CAF, conoscere ed informarsi sull’esistenza di scadenze ed eventuali modalità di presentazione delle domande per ottenere i benefici richiesti.
5) Come previsto dalla convenzione in essere in materia di ISEE con l’INPS, il servizio di compilazione e rilascio della dichiarazione sostitutiva unica deve essere reso in forma gratuita dal CAF che rilascia l’ISEE: ciò presuppone che il contribuente presenti tutta la documentazione necessaria alla compilazione (anche via mail) e fornisca ogni ulteriore informazione richiesta al professionista. Ogni altra forma di supporto, rientra in una mera attività di consulenza, la quale può prevedere un corrispettivo a carico del cittadino richiedente, da comunicare preventivamente allo stesso.
6) Per quanto riguarda la vera e propria compilazione della dichiarazione, si consiglia di procedervi solo dopo essersi accertati di essere in possesso di quanto necessario alla compilazione della DSU (utile a tal proposito può essere l’anticipazione della documentazione via mail).
7) Punto cruciale è l’individuazione del nucleo ISEE che si determina, sempre alla data di presentazione, sulla base dello stato di famiglia o dell’eventuale autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare.
8) Per ogni componente del nucleo familiare dovrà essere presentata la tessera sanitaria rilasciata dall’Agenzia dell’Entrate da cui ricavare il codice fiscale: si sconsiglia, onde evitare successivi scarti della DSU, di prelevare tale dato da propri gestionali o da programmi di calcolo del codice fiscale.
9) Per quanto concerne l’indicazione dei redditi, i valori da indicare dovranno essere prelevati dall’ultima certificazione fiscale disponibile: Unico, 730, CUD o altre certificazioni rilasciate dal sostituto d’imposta. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai redditi sottoposti ad imposta sostitutiva (contribuenti minimi, nuove iniziative imprenditoriali, venditori porta a porta ecc.), dei quali dovrà essere presentata apposita certificazione, e ai redditi da locazione per i quali si è optato per c.d. cedolare secca, che dovranno essere sommati al reddito imponibile IRPEF.
10) In merito al patrimonio mobiliare (conti correnti, titoli, azioni, libretti postali, ecc.), esso dovrà essere indicato dal soggetto intestatario al 31.12 anno precedente la data di presentazione. Il valore da indicare, saldo o valore nominale, dovrà essere prelevato dalla certificazione rilasciata dall’intermediario che gestisce tale patrimonio. Nel caso di partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentari e di imprese individuali, dovendo indicare la quota di “patrimonio netto” di competenza, occorre che il contribuente fornisca apposita documentazione dalla quale rilevare tale valore; nel caso di società obbligate alla redazione del bilancio, sarà ricavato dall’ultimo bilancio approvato; in tutti gli altri casi sarà frutto di una valutazione contabile della situazione patrimoniale ed economica della società/ditta individuale, elaborata dal contribuente o dal consulente dello stesso. Il patrimonio mobiliare può essere autocertificato dal cittadino in sede di compilazione dell’ISEE.
11) Per quanto concerne il patrimonio immobiliare, (costituito da fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili), andrà indicato dal soggetto che vanta su di esso un diritto di proprietà o diritto reale di godimento al 31.12 anno precedente la data di presentazione. I valori potranno essere ricavati dall’ultima dichiarazione dei redditi, da visure catastali, dal contratto di compravendita, dalla dichiarazione IMU ecc. In presenza di mutui residui, dovrà essere esibita la dichiarazione dall’istituto di credito attestante il capitale residuo contratto per acquisto o costruzione al 31.12 anno precedente la data di presentazione.
12) Per quanto riguarda l’abitazione del nucleo, quella dove risiede almeno un componente dello stesso alla data di presentazione, nel caso sia in locazione, il contribuente dovrà esibire l’ultimo contratto registrato, dal quale desumere estremi dello stesso e importi del canone annuo.
13) La presenza nel nucleo di eventuali soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% dovrà essere documentata da apposita attestazione; in ogni caso non potrà essere autocertificata.
14) La dichiarazione sostitutiva unica compilata come da punti precedenti, una volta attribuito il protocollo CAF che ne attesta l’immediata validità, dovrà essere stampata in duplice copia, sottoscritta e timbrata dal professionista – incaricato del CAF e dal soggetto dichiarante. Una copia sarà consegnata al cittadino richiedente e una copia sarà conservata a cura del professionista – incaricato del CAF per un periodo non inferiore a 24 mesi, allegando fotocopia del documento di identità del soggetto dichiarante.
Marco Canese – Centro Studi CGN